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Sent. C. Cass. civ. 20/03/1980, n. 1856

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Edilizia e immobili - Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - Addossamento convenzionale al conduttore dell’obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria - Conseguenze.

La pattuizione che, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 1576 cod. civ., impone al conduttore l'obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria comporta che il conduttore medesimo sia tenuto a compiere tutte le opere necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo ed a restituirla nell'originario stato di consistenza e conservazione, con l'ulteriore conseguenza del trasferimento a suo carico dei deterioramenti risultanti dall'uso della cosa in conformità del contratto e dell'inapplicabilità della disposizione del secondo comma dell'art. 1592 cod. civ., relativa alla compensazione tra miglioramenti e deterioramenti.

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