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Sent. C. Cass. civ. 17/11/1998, n. 11551

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Edilizia e immobili - Compravendita e locazione - Miglioramenti apportati alla cosa locata - Consenso del locatore - Diritto del conduttore alla corresponsione di un'indennità - Facoltà di esercizio "quoad tempus" - Al momento della riconsegna dell'immobile - Necessità - Fondamento.

In tema di locazione, il principio generale di cui all'art. 1592 cod. civ., in forza del quale il conduttore non ha diritto ad indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, trova eccezione con riferimento alla ipotesi in cui il locatore abbia a ciò prestato il proprio consenso, con conseguente facoltà del conduttore di richiedere un'indennità corrispondente alla minor somma "inter expensum et meliorandum". Tale facoltà va necessariamente esercitata, "quoad tempus", al momento della riconsegna dell'immobile al locatore, potendo solo in tale occasione operarsi una utile comparazione tra l'importo delle spese sostenute dal conduttore ed l'incremento di valore conseguito dall'immobile.

Dalla redazione