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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Trento 11/11/2022, n. 2042
Deliberaz. G.P. Trento 11/11/2022, n. 2042
Deliberaz. G.P. Trento 11/11/2022, n. 2042
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Testo del documentoIl relatore comunica: L’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che detta disposizioni in materia di utilizzazione agronomica, rinvia alle Regioni e alle Province autonome la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica, da definirsi sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attuazione del citato articolo 112, è stato emanato il decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all’art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato di cui all’art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134”. A livello provinciale, la disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato è recata dall’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., a norma del quale: “1. Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue come definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) si applicano il medesimo decreto e: a) la deliberazione della Giunta provinciale approvata nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2; b) la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 60 (Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche), comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; c) il piano di risanamento delle acque, nei limiti previsti dal comma 3. |
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