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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Realizzazione di soppalco interno in assenza di autorizzazione sismica
FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava della trasformazione del lastrico solare in terrazzo e soppalco interno. La vicina riteneva che i lavori fossero illegittimi perché effettuati senza l’autorizzazione sismica e lamentava il silenzio-rifiuto dell’amministrazione in ordine alla sua segnalazione.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso ritenendo legittimo sia il silenzio-rifiuto del Comune, sia l’assenza dell’autorizzazione sismica.
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - C. Stato 04/08/2022, n. 6835 ha, in primo luogo, richiamato il principio di diritto sancito dall’Adunanza plenaria (sentenza 09/12/2021, n. 22) secondo il quale, nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
In altri termini deve sussistere una precisa utilitas in capo al ricorrente in caso di una eventuale pronuncia in suo favore.
Secondo i giudici tale principio estende la sua portata applicativa anche al caso, come quello esaminato, di azione avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, sollecitata ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia o a fini di tutela paesaggistica.
REALIZZAZIONE DI SOPPALCO INTERNO - Ciò posto, dagli atti processuali non emergevano elementi sufficienti per ritenere che per l’intervento fosse necessaria la previa autorizzazione sismica. Al riguardo è stato ricordato che l’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 richiede l’autorizzazione sismica solo per gli interventi rilevanti di cui alla lett. a) del medesimo articolo e non per quelli di minore o privi di rilevanza di cui rispettivamente alle lett. b) e c) (v. art. 94-bis, comma 4).
Nel caso di specie dalla CTU effettuata in primo grado non risultavano particolari e/o evidenti segnali fessurativi che potessero rappresentare una sofferenza della struttura muraria o una compromissione della staticità dell’edificio. Inoltre, il soppalco era stato realizzato solo in legno e ferro, senza l’utilizzo di materiale cementizio.
Non presentando parti in cemento che, per il loro peso specifico, possono verosimilmente incidere sull'assetto strutturale del fabbricato, la trasformazione effettuata rientrava tra gli interventi non rilevanti di cui al richiamato art. 94-bis, D.P.R. 380/2001, e pertanto non era soggetta ad autorizzazione sismica.