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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: parere ANAC sui requisiti speciali di partecipazione alle gare
Fattispecie
Un operatore economico aveva contestato i motivi alla base dell’esclusione dalla gara per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di n. 23.400 kits casco-maschera da ordine pubblico, disposta nei suoi confronti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per mancato possesso della certificazione di qualità riferita alla progettazione/produzione di caschi protettivi e di maschere antigas.
Ad avviso dell’istante l’esclusione sarebbe stata illogica e illegittima perché fondata su un’erronea interpretazione del disciplinare di gara e disposta in violazione del disciplinare stesso nonché del principio di tassatività delle cause di esclusione.
Parere ANAC
In proposito l'ANAC ha fatto presente che, fermo restando l’ampio potere discrezionale di cui gode la stazione appaltante nell’individuazione dei requisiti speciali di partecipazione, da esercitare entro il limite della logicità e della ragionevolezza nonché della pertinenza e congruità dei requisiti rispetto all’oggetto del contratto e allo scopo perseguito, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione devono essere formulati chiaramente dalla stazione appaltante nella legge di gara, in considerazione dell’affidamento posto dai potenziali partecipanti sull’univocità delle condizioni di partecipazione alla procedura.
A fronte di una clausola ambigua che si presta a più interpretazioni, l’una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente, va preferita l'opzione favorevole alla partecipazione, in nome del principio del favor partecipationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto
concorrenziale.
L'eslcusione dalla gara dell'operatore economico è stata pertanto ritenuta non conforme alla normativa dei Contratti pubblici, con particolare riferimento agli artt. 83 e 87 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.