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D. Min. Politiche Agricole, Alim. e Forest. 28/10/2021, n. 563765

Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l’elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale.
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Premessa

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA CULTURA

E

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera b) e l'art. 6, comma 7, che prevede la definizione di «apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale»;

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Art. 1. - Criteri minimi nazionali

1. Con il presente decreto sono definiti i criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale, o strumenti eq

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Art. 2. - Finalità

1. Le disposizioni del presente decreto delineano i contenuti minimi nazionali delle modalità di redazione degli strumenti di pianificazione delle risorse forestali e silvo-pastorali nazionali previsti all'art. 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne l'archiviazione informatica con modalità uniformi e interoperabili a

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Art. 3. - Disposizioni per i Piani forestali di indirizzo territoriale

1. Il piano forestale di indirizzo territoriale, di seguito denominato PFIT, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, può essere predisposto dalle regioni nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e/o amministrative; ove possibile, i limiti geografici seguono i confini amministrativi dei comuni interessati.

2. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del Programma forestale regionale di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed è finalizzato all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e all'organizzazione delle attività necessarie alla loro tutela, assicurando la gestione forestale sostenibile, nonché a favorire il coordinamento dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

3. Il PFIT ha lo scopo di fornire indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali di proprietà pubblica, privata e collettiva e definisce i propri obiettivi e le proprie finalità in attuazione della politica forestale regionale, compatibilmente e in correlazione con gli altri strumenti pianificatori presenti, sia ambientali sia paesaggistici, permettendo di evidenziare e valorizzare le vocazioni di ambiti territoriali relativamente omogenei. Le regioni assicurano il coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi locali nella predisposizione dei PFIT secondo quanto disposto all'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il PFIT concorre alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145 del medesimo decreto legislativo. In particolare, il PFIT riporta, a scopo ricognitivo, le superfici boscate ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che sono soggette a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e alle prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto medesimo, nonché le superfici boscate soggette a tutela anche ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, in presenza di eventuale dichiarazione di notevole interesse pubblico, con relative prescrizioni d'uso.

5. Il PFIT recepisce e integra in modo coordinato e attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programma

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Art. 4. - Disposizioni per il piano di gestione forestale

1. Il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, con riferimento a scala aziendale o di più aziende riunite tra loro anche solo a fini pianificatori, rappresenta uno strumento fondamentale a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PGF è redatto sulla base dei principi, criteri e metodi propri dell'assestamento forestale da soggetti pubblici e privati, e viene promosso dalle regioni anche tramite azioni incentivanti, per le proprietà pubbliche, private e collettive in attuazione dei Programmi forestali regionali e in coordinamento con i PFIT ove esistenti. La durata del PGF può indicativamente essere fissata in un minimo di dieci anni e in un massimo di venti anni. Le regioni definiscono i tempi e le procedure per l'eventuale verifica intermedia della sua applicazione e per la revisione, nonché la superficie minima per la loro redazione.

2. Il PGF recepisce e integra in modo coordinato e attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e ambientale vigenti.

3. Il PGF è costituito almeno dai documenti di seguito descritti:

a) relazione: documento che fornisce una descrizione delle risorse forestali e silvo-pastorali oggetto di pianificazione. Vengono definiti gli obiettivi della gestione e sono illustrati i criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle unità base della pianificazione forestale quali la formazione delle particelle forestali e delle eventuali unità sovraordinate di aggregazione delle particelle forestali, nonché viene fornita la definizione delle sezioni di pascolo, se presenti. Sono presentate le modalità metodologiche e operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, nonché gli eventuali miglioramenti e interventi strutturali e infrastrutturali programmati nel periodo di validità del Piano;

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Art. 5. - Disposizioni per gli strumenti equivalenti

1. Sono strumenti equivalenti al PGF i documenti di pianificazione della gestione del patrimonio boschivo delle proprietà pubbliche, private e collettive, redatti in forma semplificata rispetto al PGF la cui soglia di superficie massima è stabilita dalle regioni tenuto conto del contesto socio economico e territoriale, e avere durata compresa tra i dieci e venti anni. Gli strumenti equivalenti approvati a seguito della realizzazione di impianti e miglioramenti forestali conservano la loro validità fino alla scadenza prevista.

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Art. 6. - Formazione degli elaborati cartografici dei vari strumenti di pianificazione forestale

1. Gli elaborati cartografici sono realizzati, o acquisiti, nel rispetto della direttiva europea INSPIRE (2007/2/CE), a una scala nominale che permette almeno di rappresentare l'unità minima cartografabile rispondente alla definizione di bosco e di non bosco di cui agli articoli 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in formato vettoriale e adottano il

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Allegato 1 - Parametri per la valutazione dell'accessibilità al bosco

art. 4, comma 3, lettera b), punto b.3)

 

Classificazione

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