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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 08/11/2021, n. 21
L. R. Lombardia 08/11/2021, n. 21
L. R. Lombardia 08/11/2021, n. 21
- L.R. 06/12/2024, n. 20
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, in linea con le missioni del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 11 del Trattat |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Con riferimento alle finalità della presente legge, si definiscono: a) vertical farming o agricoltura verticale: sistema di coltivazione agricola in camere di crescita chiuse a controllo ambientale totale, in assenza di terreno ovvero fuori suolo o anche in assenza di luce naturale, sviluppate su moduli verticali sovrapposti, sfruttando la combinazione di tecniche quali l’acquaponica, l’idroponica o l’aeroponica; b) vertical farm o fattoria verticale: strutture nelle quali si realizzano sistemi di coltivazione di cui alla l |
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Art. 3 - (Misure di sostegno)1. Nel rispetto della normativa di tutela dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e della salute pubblica, nonché della disciplina urbanistica prevista dal PGT, le fattorie verticali possono essere realizzate anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), esclusivamente in edifici esistenti eseguiti in forza di titolo abilitativo legittimo o per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria e sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso urbanistiche previste dalla normativa vigente. La realizzazione di fattorie verticali non è ammessa negli edifici classificati beni storico-artistico-monumentali |
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Art. 4 - (Governance e sviluppo di progetti di rete)1. La Regione promuove e coordina progetti di rete e iniziative di «urban food policy» con le città capoluogo per sostenere l’attuazione di inizia |
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Art. 5 - (Norma finanziaria)1. Alle spese in conto capitale, derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 7, stimate in euro 100.000,00 annui per ciascun anno del biennio 2022-2023, si provvede per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 con l’incremento di euro 100.000,00 annui per ciascun anno del biennio 2022-2023 delle risorse allocate alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del s |
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