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04/05/2021

Permesso di costruire in sanatoria in zona sismica

Il Consiglio di Stato ribadisce che l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico della Regione - c.d. autorizzazione antisismica - quando imposta dall’art. 94 del Testo Unico dell’edilizia, è condizione necessaria per l’efficacia del permesso di costruire (anche in sanatoria). La mancanza dell’autorizzazione legittima l’annullamento della sanatoria eventualmente ottenuta in base a dichiarazioni non veritiere.

FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti contestavano l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001 per alcune varianti relative ad un edificio situato in zona sismica 1 (ad alta sismicità). In particolare, l’intervento consisteva nella realizzazione dei poggioli in difformità al progetto originariamente approvato e nella realizzazione del tetto con forma parzialmente diversa.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 15/04/2021, n. 3096, ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

PERMESSO IN SANATORIA E AUTORIZZAZIONE ANTISISMICA - In via preliminare, i giudici hanno ricordato che il provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria risulta pienamente giustificato in ragione della ravvisata assenza della necessaria autorizzazione sismica, in violazione dell’art. 94, comma 1 del D.P.R. 380/2001.
Ed infatti detta mancanza e la conseguente assenza di qualsivoglia verifica statica sul fabbricato, rende quest’ultimo pericoloso per la pubblica incolumità.

Inoltre, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 380/2001, ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo Sportello unico per l’edilizia deve acquisire preventivamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano in particolare (lett. c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente Ufficio Tecnico della Regione per le costruzioni in zone sismiche di cui all’art. 94, D.P.R. 380/2001 rilasciate anche in considerazione, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari applicabili, della documentazione e dei dati inerenti al comportamento statico dei manufatti.

Sul punto i giudici hanno rilevato che i ricorrenti, al fine di eludere i controlli in materia sismica da parte dell’Ufficio Tecnico regionale, avevano presentato a detto Ufficio il progetto come “una semplice variante” al titolo originario, mentre solo all’Ufficio Tecnico comunale detto progetto era stato presentato “in sanatoria”. Senza tale comportamento artificioso, l'Ufficio Tecnico regionale non avrebbe consentito il semplice deposito cartaceo del progetto, ma avrebbe richiesto la necessaria verifica statica dell'intera costruzione e solo successivamente, in caso di esito positivo dei vari controlli, rilasciato la necessaria e indispensabile autorizzazione antisismica.

ANNULLAMENTO DEL PERMESSO IN SANATORIA E INTERESSE DEL PRIVATO - Con riferimento alla richiesta di contemperamento dell’interesse pubblico con l’interesse del privato, è stato puntualizzato che:
- l’assenza di un titolo attestante l’idoneità sismica dell’immobile si caratterizza per la sussistenza di un evidente interesse pubblico legato all’incolumità pubblica, rispetto al quale l’interesse del privato non può che essere recessivo;
- non sussiste l’esigenza di tutelare l’affidamento di chi abbia ottenuto un titolo edilizio - anche in sanatoria - rappresentando elementi non veritieri.

Infine il Consiglio di Stato ha considerato irrilevanti gli ulteriori rilievi dei ricorrenti avverso il provvedimento di autotutela comunale, ritenendo sufficiente l’assenza del titolo attestante la conformità sismica dell’immobile. Sul punto è stato ricordato che, in generale, ai fini della legittimità di un atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l’atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all'invalidazione dell'atto.

Dalla redazione