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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 23/06/2020, n. 23
L. R. Veneto 23/06/2020, n. 23
- Sent. Corte Cost. 28/10/2021, n. 201
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione1. N1 La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere di sbarramento, quali argini, dighe e traverse e relativi bacini di accumulo, compresi i bacini idrici multifunzionali destinati anche all'accumulo di acqua a fini antincendio e per l'innevamento tecnico, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare, delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, secondo le attribuzioni |
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Art. 2 - Classificazione delle opere |
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Art. 3 - Disposizioni attuative1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce i cri |
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TITOLO II - Progettazione e autorizzazione delle opere |
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Art. 4 - Presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica strutturale di opere esistenti di cui all'articolo 1, comma 1, è preceduto da un progetto di fattibilità tecnica ed economica, presentato dal proprietario dell'area o da chi ne ha la disponibilità e redatto, secondo le specifiche competenze professionali, da tecnici iscritti ai relativi albi; il progetto è presentato alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente unitamente, ove p |
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Art. 5 - Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione1. Qualora sia dichiarata l'ammissibilità delle opere ai sensi dell'articolo 4, il richiedente presenta alla struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo apposita richiesta di autorizzazione alla costruzione, corredata dal relativo progetto esecutivo, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente ch |
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TITOLO III - Costruzione ed esercizio delle opere |
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Art. 6 - Sorveglianza sui lavori1. La sorveglianza sui lavori è affidata alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente, cui sono dirette le comunicazioni e gli obblighi previsti a carico del proprietario o gestore dell'opera. |
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Art. 7 - Collaudi1. Il proprietario o gestore dell'opera è tenuto ad informare la struttura della Giunta regionale territorialmente competente dell'avvenuta ultimazione dei lavori e a richiedere la designazione del collaudatore, secondo quanto previsto dalla normativa regi |
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Art. 8 - Esercizio e vigilanza1. Il proprietario o gestore dell'opera, ad avvenuto collaudo, può iniziare l'esercizio delle opere realizzate, cura la vigilanza e la costante manutenzione delle opere e della strumentazione di controllo della sicurezza dello sbarramento e del territorio circostante e invia periodici rapporti, secondo le modalità |
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Art. 9 - Ripristino dello stato dei luoghi o devoluzione al patrimonio pubblico1. In caso di cessazione dell'utilizzo delle opere a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua, il proprietario o gestore dell'opera ha l'obbligo di eseguire, a proprie spese e con le prescritte cautele, i lavori per la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero di eseguire gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere, previa presentazione alla struttura |
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TITOLO IV - Opere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge |
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Art. 10 - Denuncia delle opere esistenti1. I proprietari o gestori di opere in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le stesse non siano state denunciate ovvero siano state realizzate in difformità dai progetti approvati, sono tenuti a denunciarne l'esistenza alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente, entro tre m |
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Art. 11 - Regolarizzazione delle opere esistenti1. Ai fini della regolarizzazione delle opere di cui all'articolo 10, entro sei mesi dall'ent |
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TITOLO V - Sanzioni e norme finali |
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Art. 12 - Sanzioni1. Coloro i quali realizzano opere di cui alla presente legge senza le prescritte approvazioni dei progetti, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. 2. Coloro i quali realizzano opere di cui alla presente legge in difformità dal progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di approvazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. |
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Art. 13 - Svolgimento delle attività tecniche1. Nel caso in cui le attività tecniche previste dalla presente legge non possano essere svolte direttamente, la Giunta regionale può avvalersi di so |
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Art. 14 - Disposizioni transitorie1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali vigenti |
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Art. 15 - Norma finanziaria1. Alle spese da anticipare per l'esecuzione d'ufficio delle opere di cui agli articoli 8, comma 5, e 11, comma 3, quantificate in euro 10.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022, la cui dotazione viene incrementata riducendo contestualmente di |
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