Finanziamento del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fini rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile R”
1. Il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 R, di seguito definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile R maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile R. Dal