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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 10/12/2007, n. 1943

Adozione delle "Disposizioni operative inerenti il procedimento di approvazione dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i.".
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente “Norme in materia ambientale” e s.m.i, ed in particolare l’articolo 114, ai sensi del quale le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso approvato dalle regioni;

- il decreto ministeriale 30 giugno 2004 concernente “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i.”;

- il

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Allegato I - Disposizioni operative inerenti il procedimento di approvazione dei progetti di gestione degli invasi di cui all’articolo 114 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.


Art. 1 - Finalità

1. Con il presente atto si dettano le disposizioni operative inerenti il procedimento relativo all'approvazione dei progetti di gestione degli invasi, di seguito progetti, di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), predisposto sulla base di criteri fissati con D.M. 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo), di seguito D.M., e nel rispetto delle disposizioni fissate dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) volte a garantire la sicurezza di persone e cose.


Art. 2 - Competenza

2. La Regione provvede all'approvazione dei progetti attraverso i servizi tecnici di bacino territorialmente competenti, di seguito Servizi.


Art. 3 - Durata del procedimento

1 La durata del procedimento relativo all'approvazione dei progetti è fissata in 180 giorni dalla data di presentazione degli stessi ai Servizi.


Art. 4 - Presentazione dei progetti

1. I progetti, in duplice copia cartacea oltre ad una copia su supporto informatico, sono presentati direttamente a cura dei titolari della concessione di derivazione o richi

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A cura di:
  • Alfonso Mancini