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Sent. C. Cass. 30/10/2007, n. 22896

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Nelle costruzioni su fondi finitimi - Natura agricola del terreno del confinante - Irrilevanza 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Criterio della prevenzione - Deroga del regolamento edilizio - Condizioni
1. Ai fini delle distanze nelle costruzioni su fondi finitimi, è irrilevante la natura agricola del terreno del confinante, dal momento che, a tali fini, nelle norme di regolamento, come in quelle codicistiche, non si fa distinzione tra suolo edificatorio e suolo non edificabile. 2. In tema di distanze nelle costruzioni, il cosiddetto criterio della prevenzione di cui agli artt. 873 e 875 C.c., è derogato dal regolamento edilizio locale nel caso in cui questo fissi le distanze non solo tra le costruzioni ma anche delle stesse dal confine, tranne che consenta anche le costruzioni in aderenza o in appoggio; pertanto, fuori dal caso del criterio della prevenzione, in cui è possibile costruire in aderenza o in appoggio al fabbricato preesistente, chi costruisce per primo ha la scelta fra il costruire alla distanza regolamentare e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del confine medesimo, ma anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poiché la finalità di tale prescrizione è ripartire tra i proprietari confinanti l’onere della creazione della zona di distacco tra le costruzioni.

1. Ved. Cass. 17 aprile 1998 n. 3886 R 2. Ved. Cass. 19 luglio 2006 n. 16574;[R=W19L0616574] 7 luglio 2005 n. 14261 R 1a e 2a. Ved. Cass. 22 ottobre 2007 n. 22086 R
(Cod. civ. artt. 873 e 875)

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