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12/12/2018

Illegittima l’esclusione dalla gara del Consorzio per perdita dei requisiti della consorziata

Secondo il Consiglio di Stato (sent. 23/11/2018, n. 6632) è illegittima l’esclusione dalla gara del Consorzio di produzione e lavoro nel caso in cui la società consorziata abbia perso i requisiti di partecipazione.

Nel caso di specie si trattava di un R.T.I. tra Consorzi in cui una delle società consorziate, indicata come esecutrice, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Tale circostanza, che rendeva necessaria l'estromissione della società consorziata, aveva determinato l'esclusione dalla gara del Consorzio e del R.T.I..

Al riguardo il Consiglio di Stato ha ricordato che i Consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituiti ai sensi della L. 25/06/1909, n. 422, sono soggetti giuridici a se stanti, distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte.

I detti consorzi, pertanto, partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell'ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo. Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al Consorzio (vedi C. Stato Ad. plen. 20/05/2013, n. 14). Concorrente è quindi solo il Consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima, all’occorrenza, può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra Consorzio concorrente e Stazione appaltante.
La circostanza che anche la consorziata indicata quale esecutrice debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (oltre che speciale) - ha aggiunto il Consiglio di Stato - non è idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che il detto possesso è richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati possano eseguire la prestazione.

La perdita dei requisiti in questione da parte della consorziata esecutrice quindi comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del Consorzio concorrente.

Dalla redazione