Sent. C. Cass. 21/07/2005, n. 15292 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 21/07/2005, n. 15292

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1. Edilizia ed urbanistica - Luci - Doppio requisito - Per altezza minima interna ed altezza esterna.
1. In tema di limitazioni legali della proprietà, l'art. 901 C.c. prevede che le luci devono avere, quanto all'altezza, un doppio requisito: a) un'altezza minima interna (con riferimento al posizionamento del lato inferiore della luce) non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare aria e luce, se esse sono a piano terra, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori; b) un'altezza esterna non minore di due metri e mezzo dal suolo del vicino a meno che si tratti di un locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa; pertanto, in base alla lettera e dalla ratio della norma, la riduzione a due metri è limitata all'ipotesi di luce aperta in un locale situato a un livello di altezza superiore, che sia pari ad un intero piano abitativo (altezza che ha comunque un ristretto margine di variabilità e non è solitamente inferiore a tre metri), e non può essere estesa a qualunque altra ipotesi di dislivello, anche minimo (nella specie, quattordici centimetri), naturale o artificiale.


[Cod. civ. art. 901 (n)]

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