Sent. C. Cass. 15/02/2001, n. 2228 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 15/02/2001, n. 2228

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme ex artt. 873 ss. Cod.civ. - Nozione di costruzione - Manufatto costituito da più parti funzionalmente collegate - Valutazione unitaria - Necessità.
1. Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e segg. Cod.civ. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi «costruzione» qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione; in particolare, quando si realizzi un edificio dotato di sporti od oggetti, ovvero un'opera ad esso accessiva consistente in sporti od oggetti, questi, ove non presentino funzione completamente meramente decorativa ma dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati nell'immobile, del quale vengono a costituire un accessorio o una pertinenza di guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono il carattere di costruzione e se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze; a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.


(Cod.civ. artt. 873 ss.)

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