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Sent. C. Cass. 07/08/1992, n. 9375

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1. Edilizia ed urbanistica - Muri - Muro cinta - Altezza di tre metri - Rilevanza ai fini delle distanze - Contribuzione per la metà alla spesa di costruzione - Necessità di tale altezza.
1. L'altezza di tre metti per qualificare un muro come muro di cinta non è richiesta in modo rigoroso ai fini del rispetto delle distanze legali in quanto, per il combinato disposto degli artt. 878 e 886 Cod. civ., al muro di cinta è equiparabile ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore a tre metti, mentre per quanto attiene alla contribuzione per metà della spesa di costruzione del muro prevista dall'art. 886 Cod. civ., l'altezza del muro di cinta è fissata ed imposta inderogabilmente dalla legge in tre metri salvo che sia disposto diversamente dai regolamenti locali o dalla convenzione privata delle parti.

1 Ved. Cass. 12 dicembre 1986 n. 7675 [R=W12D867675] (L'art. 886 Cc. non è suscettibile di applicazione analogica ad altre diverse ipotesi), 15 maggio 1982 n. 1687 [R=W15MA821687](Sulle condizioni per l'inammissibilità dell'innalzamento del muro oltre il limite pattuito, da parte del singolo proprietario).
C.c. art. 878 e 886

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