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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 26/05/2016, n. 109
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 R; Visto l’articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 1 |
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Art. 1. - Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro1. È approvato lo statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro di cui all’allegato 1, che costituisce |
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Allegato 1 - Statuto dell’ispettorato nazionale del lavoroArt. 1. - Ispettorato nazionale del lavoro 1. L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 R, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile. 2. L’Ispettorato è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge. 3. L’attività dell’Ispettorato è disciplinata dal decreto istitutivo e dal presente statuto. 4. All’Ispettorato si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 R secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto istitutivo. 5. L’Ispettorato ha la sua sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali individuate dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo. Art. 2. - Fini istituzionali 1. L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL e le funzioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo. Art. 3. - Organi 1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto istitutivo, sono organi dell’Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta: a) il direttore; b) il Consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori. 2. L’incarico di direttore dell’Ispettorato, affidato con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’ispettorato. 3. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro componenti individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo, in ossesso di provata esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nell’attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale. Un componente ciascuno è indicato dall’INPS e dall’INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del Consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. Con le medesime modalità di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall’incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. 4. Il collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui al |
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