L. R. Calabria 07/03/2000, n. 10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Calabria 07/03/2000, n. 10

Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 02/05/2001, n. 7
- L.R. 30/10/2003, n. 18
- L.R. 29/12/2010, n. 34
- L.R. 20/12/2012, n. 66
- L.R. 12/02/2016, n. 5
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[Premessa]


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Art. 1

1. All'A.R.S.S.A. - Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura

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Art. 2

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, i fondi espropriati ed assegnati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i quali abbia

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Art. 3

1. L'alienazione da parte dell'A.R.S.S.A. dei terreni non assegnati o che rientrano nella disponibilità dell'Agenzia, aventi destinazione agricola “o con prescrizioni di inedificabilità ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici” N17, viene effettuata mediante rateizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, “con pagamento rateizzato secondo i piani di ammortamento applicati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o in un’unica soluzione, fermi restando, in quest’ultimo caso, l’imposizione dei vincoli di indivisibilità e l’obbligo di coltivazione del fondo per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di stipula

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Art. 4

1. Le assegnazioni provvisorie di terreni, non definite, operate in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) mediante provvedimento amministrativo, verbale di sorteggio notarile o designazione effettuata dalle competenti strutture dell'ARSSA, sono revocate ed i terreni rientrano nella disponibilità dell’ARSSA per nuove assegnazioni di cui all’articolo 2. N21

2. Negli altri casi l'assegnazione viene effettuata mediante realizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolam

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Art. 5

1. Nel caso di morte dell'assegnatario, prima che questi abbia riscattato o affrancato il fondo, subentrano nell'assegnazione, a pari titolo, il coniuge non legalmente separato e i discendenti in linea retta, sempre che abbiano la qualifica professionale accertata in base al disposto dell'art. 3, “comma 5” N5, della presente legge e non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura inferiore ad un terzo - di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo da parte della famiglia. A tal fine, ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, gli adottivi ed i figli naturali nonché gli affiliati in base alle disposizioni transitorie stabilite dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Si applicano, nella linea retta, le norme in materia di rappresentazione coordinat

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Art. 6

1. I terreni di superficie non superiore a un ettaro, posseduti ininterrottamente da oltre trent'anni da artigiani e da esercenti attività extra agricole, ai quali i detti cespiti son

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Art. 7

1. I beni immobili, comunque acquisiti al patrimonio dell’ARSSA, per i quali non sia possibile l’utilizzazione per le finalità previste dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15, concernente “Istituzione dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura (ARSSA)”, possono essere alienati ad enti, associazioni o privati, ad un prezzo stabilito con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2. N21

1 bis. Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell’Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») e n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese , per un periodo pari a:

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Art. 8

1. I beni immobili per i quali non sia prevista l'utilizzazione per le finalità di cui alla legge regionale 11 dicembre 1993, n. 15 (patrimonio disponibile), possono essere concessi, nelle more delle procedu

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Art. 9

1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate a tutti gli effetti, attività per la formazione di imprese di

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Art. 10

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti ad esaurimento di c

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Art. 11

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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