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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 30/11/2000, n. 18
L. R. Puglia 30/11/2000, n. 18
L. R. Puglia 30/11/2000, n. 18
- L.R. 12/01/2005, n. 1
- L.R. 25/05/2012, n. 12
- L.R. 10/12/2012, n. 36
- L.R. 10/03/2014, n. 7
- L.R. 10/04/2015, n. 15
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge individua, in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le funzioni amministrative riservate alla |
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TITOLO I - Boschi e foreste |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Ai fini della presente legge i termini “bosco” e “foresta” sono impiegati in modo promiscuo e indicano qualunque area coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine spontanea o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo (macchia mediterranea). 2. Sono equiparati ai boschi |
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Art. 3 - Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali1. La Regione disciplina l’organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello svilup |
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Art. 4 - Funzioni amministrative riservate alla Regione1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della L. n. 142/1990 e 4, comma 1, del D.Lgs. n. 59/1997, restano attribuite alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi ad essa conferiti in materia di boschi e foreste che richiedono l’unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: a) concorso alla elaborazione e attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanz |
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Art. 5 - Gestione delle foreste regionali1 Le foreste, costituenti patrimonio regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di utiliz |
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Art. 6 - Funzioni amministrative delle province e delle Comunità montane1. Sono conferite alle Comunità montane e alle province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e al R.D. n. 1126/1926. 2. Tali funzioni, da esercitarsi nell’ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela idrogeologica di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ricomprendono: |
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Art. 7 - Funzioni dei comuni1. Ai comuni è attribuito un autonomo potere di proposta in ordine all’adozione di atti |
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TITOLO II - Protezione civile e lotta agli incendi boschivi |
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Capo I - Protezione civile |
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Art. 8 - Tipologia dei rischi |
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Art. 13 - Funzioni amministrative delle Comunità montane |
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Capo II - Lotta agli incendi boschivi |
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Art. 15 - Funzioni regionali1. Fermo restando il riparto di competenze tra la Regione e i soggetti dell’autonomia locale nel settore della protezione civile previsto dalle norme precedenti, la Regione, nell’ambito dell’attività preordinata al perseguimento della funzione pubblica di preservazione del proprio territorio coperto da vegetazione, di spegnimento degli incendi e di ricostituzione del patrimonio boschivo e fores |
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Art. 16 - Funzioni delle Comunità montane, dei comuni e delle province1. Le Comunità montane, i comuni, singoli o associati, le province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla legge regionale in materia di boschi e foreste, esercitano altresì le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dell’articolo 107, lettera f), n. 3), del D.Lgs. n. 112/1998. 2. Si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi: a) l’organizzazione e l’esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio; b) l’autorizzazione, secondo le indicazioni dei p |
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Art. 17 - Funzioni di volontariato1. Allo scopo di evitare che l’incendio di un bosco possa comportare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni co |
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Art. 18 - Regime di utilizzazione delle aree già boscate1. Nelle aree coperte da boschi e foreste e in quelle a esse equiparate in materia di boschi e foreste, di |
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Art. 19 - Interventi di rimboschimento1. La Regione assegna alle funzioni di rimboschimento o di ricostituzione boschiva, nel caso di bosch |
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Art. 20 - Abrogazione di norme1. È abrogata la legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 “Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca t |
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TITOLO III - Disposizioni in materia di boschi e foreste |
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Art. 20 bis - Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo1. La Regione Puglia, nel recepire l’articolo 4 (Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), riconosce al bosco una molteplicità di funzioni e annovera, tra le attività forestali, anche la trasformazione del bosco da attuare mediante interventi di natura compensativa consistenti in opere di rimboschimento, di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti. 2. “Sono consentiti gli interventi di trasformazione del bosco solo se autorizzati”N15 dagli enti preposti attraverso un procedimento unico teso alla semplificazione della procedura, coordinato dal competente Servizio foreste, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento. |
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Art. 20 ter - Trasformazione d’uso del suolo boscato soggetto a vincolo idrogeologico1. Nei terreni boscati sottoposti a vincolo idrogeologico è possibile la trasformazione d’uso del suolo a condizione che gli interventi non siano causa, con danno pubblico, di denudazioni, perdita della stabilità o turbamento del regime delle acque. 2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d’uso del suolo non autorizza |
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Art. 20 quater - Oneri istruttori1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di trasformazione del bosco con compensazione sono poste a carico dei soggetti richiedenti, privati e pubblici, nella misura di euro duecento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale. 2. Le spese istruttorie per il rilascio di pareri in materia di vincolo idrogeologico forestale e di atti autorizzativi in materia di taglio boschivo, per interventi superiori a dieci ettari, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per |
Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 12/2012.
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