In merito ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro relativamente alla possibilità di fruire dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, comma 118, L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nella particolare ipotesi in cui la riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo con o senza partita IVA o parasubordinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia avvenuta a seguito di accertamento ispettivo, il Ministero chiarisce che non è possibile fruire dello sgravio contributivo quando il nuovo rapporto di lavoro non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di accertamento ispettivo. Ciò in quanto la disposizione in oggetto è intesa a sollecitare l'assunzione "spontanea" del personale e richiede, inoltre, il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale al fine dell'ottenimento dei benefici normativi e contributivi.