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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 30/12/1992, n. 503
D. Leg.vo 30/12/1992, n. 503
- Errata Corrige in G.U. 05/01/1993, n. 3
- L. 24/12/1993, n. 537
- L. 30/09/2004, n. 252
- L. 23/12/1994, n. 724
- L. 08/08/1995, n. 335
- L. 23/12/1996, n. 662
- Sentenza C. Cost. 06/05/1997, n. 117
- D. Leg.vo 30/04/1997, n. 182
- L. 27/12/1997, n. 449
- D. Leg.vo 26/03/2001, n. 151
- L. 27/12/2002, n. 289
- D.L. 28/05/2004, n. 136 (L. 27/07/2004, n. 186)
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- L. 04/11/2010, n. 183
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- Sentenza C. Cost. 06/03/2013, n. 33
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- L. 28/12/2015, n. 208
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TITOLO I - REGIME DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA |
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Art. 1. - Età per il pensionamento di vecchiaia1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. 2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavo |
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Art. 2. - Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le p |
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Art. 3. - Retribuzione pensionabile1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione. |
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Art. 4. - Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo1. Con effetto dal 1° gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 R, sono sostituiti dai seguenti: “1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed escl |
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TITOLO II - FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE |
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Art. 5. - Età per il pensionamento di vecchiaia1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego. 2. Per gli appartenenti alle Forze armate, pe |
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Art. 6. - Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di |
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Art. 7. - Retribuzione pensionabile1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione. |
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Art. 8. - Pensionamenti di anzianità1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione anticipata di anzianità rispetto all'et&ag |
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Art. 9. - Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 3571. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria trovano applicazione a |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE |
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Art. 10. - Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavo |
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Art. 12. - Aliquote di rendimento1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è così modificata:
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Art. 13. - Norma transitoria per il calcolo delle pensioni1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavorato |
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Art. 15. - Accredito dei contributi figurativi1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianità dell'assicurazione generale obbligatoria |
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Art. 17. - Norme in materia di finanziamento1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché |
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Art. 18. - Entrata in vigore1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le disposizioni del presen |
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Tabella A - Età richiesta per il pensionamento di vecchiaia |
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Tabella B - Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia
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Tabella C
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