Sent. TAR. Lazio Roma 24/03/2015, n. 4495 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. TAR. Lazio Roma 24/03/2015, n. 4495

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1. Legittima la demolizione dei lavori di manutenzione straordinaria autorizzati con DIA. 2. Il soppalco richiede il Permesso di costruire.
1. I lavori di manutenzione straordinaria, progetto di restauro, risanamento conservativo e nuova distribuzione interna, richiedono il preventivo ottenimento di un permesso di costruire (e non di una semplice DIA). Appare quindi del tutto legittima la determinazione dirigenziale emessa dal dirigente dell’U.O.T. del Municipio IV del Comune di Roma, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere costruite in assenza di concessione edilizia. L’amministrazione ha correttamente fatto applicazione, nel caso di specie, dell’art. 33, D.P.R. n. 380/2001, in quanto le opere di che trattasi sono consistite in interventi di ristrutturazione edilizia rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 10, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 380/2001, come tali subordinati al rilascio di idoneo permesso di costruire. Dal sopralluogo effettuato dalla polizia municipale è infatti emerso che: a) la costruzione di una tettoia a falda spiovente di mq. 3,80 x 3,30 avente altezza tra i 3,30 metri e i 2,80 metri dal pavimento, realizzata mediante struttura in legno e tavolato, ancorata per un lato al muro perimetrale e sorretta da pilastri in legno; b) al posto di un soppalco non praticabile di 4,00 mq. di cui all’originaria DIA, un soppalco praticabile di circa 13,70 mq. dotato di scala, lucernario e impianti, utilizzato come zona letto. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, infatti, deve ritenersi che gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto e nei limiti in cui la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono. Tali strutture non possono, invece, ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell'edificio. In quest'ultimo caso, come avvenuto nella specie, la realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 380/2001, nella misura in cui realizza l'inserimento di nuovi elementi ed impianti ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001 laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui accede (così, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 31 luglio 2014, n. 8422; cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 5853). 2. A fronte dell’originaria d.i.a per la costruzione di un soppalco non praticabile di 4 mq. è stata accertata la realizzazione di un soppalco di ben più ampie dimensioni (circa 13,70 mq.), dotato di scala, lucernario e impianti, adibito a zona letto. Ciò ha comportato un incremento della superficie utile dell'appartamento e del carico urbanistico, rientrando pienamente nella definizione dell'art. 10, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 380/2001, che assoggetta al titolo edilizio del permesso di costruire gli interventi, come quello in esame, di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino un aumento delle superfici. D'altra parte i soppalchi possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire, in quanto qualificabili come interventi di restauro o risanamento conservativo, solo qualora siano di modeste dimensioni e non appaiano idonei a creare un ambiente abitativo (es. uso deposito, sbratto o ripostiglio) (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 23 gennaio 2013, n. 413; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 168). La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 23 settembre 2011, n. 952; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 11 luglio 2011, n. 1863; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 21 marzo 2011, n. 1586). Nel caso di specie un soppalco di mq. 13,70 mq., servito da una scala, con altezza utile tra 1 e 2 m. circa, dotato di lucernario, impianti e apposito mobilio, non può essere considerato di trascurabili dimensioni, né adibito ad usi diversi e secondari da quello abitativo (es. deposito, ripostiglio) e va ad incidere sul carico abitativo, richiedendo il permesso di costruire e, in difetto, giustificando l'ordine di rimessione in pristino. Pertanto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.P.R. n. 380/200, del tutto legittimamente il dirigente ha provveduto ad ordinare la demolizione o rimozione delle suddette opere nel congruo termine dalla stesso stabilito.

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A cura di:
  • Maria Francesca Mattei