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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 30/07/2015, n. 14
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L. R. Emilia Romagna 30/07/2015, n. 14
L. R. Emilia Romagna 30/07/2015, n. 14
- L.R. 10/12/2019, n. 29
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono i seguenti obiettivi: a) promuovere e sostenere l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizion |
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Art. 2 - Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità1. Ai fini della presente legge la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o sanitaria. 2. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all |
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Art. 2 bis - Trattamento dei dati personali1. Le fina |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI |
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CAPO I - Programmazione dell'intervento pubblico integrato |
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Art. 4 - Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari e programmi di attuazione annuale1. Il Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, di seguito denominato "Piano integrato", è predisposto sulla base delle linee di programmazione regionale di cui all'articolo 3 ed ha, di norma, durata triennale. Esso individua gli obiettivi, le priorità, le misure d'intervento e organizzazione delle equipe multiprofessionali di cui all'articolo 11 e prevede modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), nonché con il piano di zona di cui all'articolo 29 della legge regi |
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Art. 5 - Concertazione regionale1. Quando consultata dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge, la CRT ope |
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Art. 6 - Risorse1. Le risorse regionali sono programmate solo unitamente alle ulteriori risorse indiv |
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Art. 7 - Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l'impiego1. Al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, sentito il par |
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CAPO II - Gestione integrata degli interventi |
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Art. 8 - Modalità di gestione integrata1. La gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e sanitario costituisce la m |
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Art. 9 - Accesso alle prestazioni integrate dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari1. Le persone destinatarie delle prestazioni integrate, erogate attraverso i servizi |
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Art. 10 - Verifica della condizione di fragilità e vulnerabilità e presa in carico unitaria1. La condizione di fragilità e vulnerabilità viene accertata dagli ope |
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Art. 11 - Equipe multiprofessionale1. La presa in carico unitaria viene realizzata da parte di un'equipe multiprofession |
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Art. 12 - Attività dell'equipe multiprofessionale1. L'equipe multiprofessionale opera considerando la persona in maniera globale e uni |
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Art. 13 - Programma personalizzato d'interventi1. Il programma personalizzato d'interventi individua l'insieme delle azioni finalizzate all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. |
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Art. 14 - Responsabile della gestione del programma personalizzato d'interventi1. L'equipe multiprofessionale affida la gestione del programma personalizzato d'interventi a un responsabile, individuato in considerazione delle specifiche problematiche con |
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Art. 15 - Prestazioni pubbliche e condizionalità1. Nel programma personalizzato d'interventi sono previste le modalità di verifica degli impegni assunti dall |
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Art. 16 - Formazione e aggiornamento degli operatori nei servizi pubblici integrati1. Agli operatori di cui all'articolo 9 sono destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate dalla Giunta regionale ne |
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Art. 17 - Sistemi informativi1. Al fine di realizzare la più efficace cooperazione applicativa tra sistemi informativi dei servizi coinvolti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui a |
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TITOLO III - STRUMENTI D'INSERIMENTO AL LAVORO |
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Capo I - Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità |
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Art. 18 - Orientamento, supporto individuale e formazione professionale1. La Regione individua azioni, strumenti, modalità e interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale, a beneficio de |
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Art. 19 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 20051. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è aggiunta la seguente: "c bis) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, disciplinati dall'articolo 26 octies.". 2. Dopo l'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente: |
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Art. 20 - Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità1. Possono essere promossi a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità tirocini appartenenti all'insieme delle tipologie previste dall'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005, secondo la valutazione espressa |
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Capo II - Rapporti di lavoro |
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Art. 21 - Forme giuridiche di lavoro1. L'inserimento al lavoro viene perseguito e realizzato attraverso il rafforzamento personale e il consolidamento professionale delle persone, tale da condurre come obiettivo finale alla stipulazione d |
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Art. 22 - Misure di sostegno all'inserimento al lavoro1. Gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, possono essere raggiunti anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, che stipulino con le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità i contratti di lavoro di cui all' |
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Capo III - Imprese, datori di lavoro, cooperative sociali |
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Art. 23 - Coinvolgimento delle imprese e dei datori di lavoro e promozione della responsabilità sociale1. La Regione individua come fondamentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la creazione e |
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Art. 24 - Promozione delle opportunità di lavoro1. La Regione prevede incentivi, nel rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione europea, a beneficio dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, tenuto conto della disciplina complessiva nazionale e regionale in materia, ove queste persone non possano fruire di altro adeguato sostegno di tipo economico alla loro occupazione. |
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Art. 25 - Cooperative sociali1. La Giunta regionale individua, nelle linee di programmazione dei servizi pubblici integrati del lavoro di cui all'articolo 3, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le forme e gli strumenti di raccordo con le cooperative sociali ed i loro consorzi, in c |
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Capo IV - Attività autonoma ed imprenditoriale |
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Art. 26 - Percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale1. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del |
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Art. 27 - Supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale1. I percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale di cui all'articolo 26 sono sostenuti attraverso idonee e specifiche misure individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3. |
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Art. 28 - Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale1. La Regione prevede misure di sostegno finanziario a beneficio delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità coinvolti nelle iniziative indicate nell'articolo 26, |
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Art. 29 - Accesso agevolato al credito1. La Regione sostiene le attività di lavoro autonomo e imprenditoriale delle |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 30 - Monitoraggio1. La Regione realizza il monitoraggio periodico degli interventi di attuazione della |
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Art. 31 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca, per le diverse categorie di destinatari coinvolti, info |
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Art. 32 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno 1 ottobre 2015. |
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