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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 20/02/2015, n. 29
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[Premessa]IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 2120 del Codice civileR, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267R, e successive modificazioni, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liqui |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per: a) «Finanziamento assistito da garanzia» o «Finanziamento»: il finanziamento, di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190R, assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia, di cui possono fruire i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione del TFR come parte integrante del |
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Art. 2 - Oggetto e finalità1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'arti |
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Art. 3 - Soggetti destinatari1. Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR, eccetto: a) i lavoratori dipendenti domestici; b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo; c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contratt |
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Art. 4 - Misura del TFR da liquidare come parte integrativa della retribuzione1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1 comma 26 della Legge di stabilità 2015, la Qu.I.R. è pari alla misura integrale della quota maturanda del TF |
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Art. 5 - Procedura di liquidazione del TFR come parte integrativa della retribuzione1. I lavoratori di cui all'articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., nella misura determinata dall'articolo 4, comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. 2. Acc |
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Art. 6 - Accesso al finanziamento assistito da garanzia1. Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296R, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento. Il finanziamento, per il quale gli intermediari aderenti devono richiedere la costituzione del privilegio speciale su beni mobili di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385R, è assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 9 e da garanzia dello Stato di ultima istanza. |
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Art. 7 - Rimborso del finanziamento assistito da garanzia e cause di interruzione anticipata1. Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia è fissato al 30 ottobre 2018, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nell'ambito dell'accordo quadro. 2. In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia già fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavor |
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Art. 8 - Misure compensative per i datori di lavoro1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ai datori di lavoro si applicano le misure compensative di cui all'articolo 10, co |
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Art. 9 - Costituzione e funzionamento del Fondo di garanzia1. Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190R, istituito presso l'INPS interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dagli intermediari ade |
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Art. 10 - Attivazione della garanzia del Fondo di garanzia1. L'intermediario aderente, alla maturazione delle condizioni per il diritto alla restituzione del finanziamento assistito da garanzia, notifica al datore di lavoro, la richiesta di rimborso della somma erogata, al netto dell'importo eventualmente già restituito, con distinta evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito, comprensiva degli interessi e di ogni altro onere, secondo modalità e tempistiche definite nell'Accordo quadro su indicazione dell'INPS. 2. La predetta comunicazione evidenzia che, in caso di mancato adempimento nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, il Fondo di garanzia è surrogato di diritto all'intermediario aderente nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385R, e l'INPS è legittimato ad operare la riscossione del credito non restituito avvalendosi della formazione dell'av |
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Art. 11 - Finanziamento del Fondo di garanzia1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 9 è alimentato: a) dalla dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato disposta dal comma 32, articolo 1, della legge di stabilità 2015; |
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Art. 12 - Crediti dell'INPS derivanti dall'intervento del Fondo di garanzia1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del Fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'intermediario aderente nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385R |
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Art. 13 - Inefficacia della garanzia1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo & |
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Art. 14 - Operatività della Garanzia dello Stato1. A norma dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014, n. 190R, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. |
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Art. 15 - Disposizioni finali1. Allo scopo di favorire il flusso delle informazioni connesse all'applicazione del presente decreto, i datori di lavoro integrano le denunce contributive sulla base delle istruzioni rese note dall' |
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Allegato A - Modulo per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190) |
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