Sent. C. Cass. pen. 08/06/2011, n. 23076 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 08/06/2011, n. 23076

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Normativa antisismica - Tettoia - Carattere precario - Applicazione della disciplina antisismica - Necessità

1. Le disposizioni antisismiche, di cui all’art. 93, D.P.R. 380/2001, si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l’esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato. Ai fini della configurabilità dei reati connessi alle violazioni delle disposizioni anzidette non assume rilievo, poi, il carattere precario della costruzione (nella specie si trattava di una tettoia-porticato), proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di sicurezza alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla.

1. Conf. Cass. pen. III 24 ottobre 2010 n. 38142; III 10 ottobre 2007 n. 37322; III 19 dicembre 2003 n. 48684; III 4 ottobre 2002 n. 33158. 1a. (ATED-SISM) - Ved. C. Stato IV 27 gennaio 2011 n. 630 R


(T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 93) R

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