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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
DURC di congruità della manodopera negli appalti pubblici e privati
Nota a cura del Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
Esperta in materia urbanistico-edilizia, bonus fiscali e progettazione
Segue un confronto tra la prima versione dei commi 10, 11 e 12 dell’art. 29 del D.L. 19/2024, vigenti, dopo la conversione con modifiche dal 29 aprile al 7 maggio dell’anno corrente, e la seconda stesura, oggetto di successive variazioni e integrazioni.
Il comma 10 dispone circa la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dal comma 10-bis dell’art. 8, D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, convertito con mod. dalla L. 120/2020:
* con la prima versione è stato previsto per gli appalti pubblici essere onere del responsabile del progetto e per gli appalti privati essere onere del committente eseguire la citata verifica prima di procedere al pagamento del saldo finale;
* con la seconda ed attuale versione è previsto per gli appalti pubblici che è onere del responsabile del progetto e per gli appalti privati del direttore dei lavori (o del committente nel solo caso in cui non nominato il primo) eseguire la citata verifica prima di procedere al pagamento del saldo finale.
Il comma 11 disciplina il valore complessivo delle opere pubbliche rispetto al quale deve essere eseguita la medesima verifica, determinando la forma di responsabilità nei confronti del responsabile del progetto, nonché le successive imputazioni egli addossate:
* con la prima versione per le opere con valore complessivo pari o superiore a Euro 150.000, laddove il responsabile del progetto abbia eseguito il pagamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o in assenza di preventiva regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria, è disposto debba essere considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance del responsabile del progetto, con trasmissione all’ANAC delle risultanze ai fini della vigilanza “sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici”, art. 222, D. Leg.vo 36/2023, comma 3, lett. b);
* la seconda, attuale, versione elimina la soglia prima prevista, ovvero il valore complessivo pari o superiore a Euro 150.000, lasciando invariato il procedimento da adottarsi nei confronti del responsabile del progetto.
Il comma 12 disciplina il valore complessivo delle opere di edilizia privata assoggettate all’espletamento della verifica, determinando responsabilità e relativa sanzione, ovvero:
* la prima versione, per le opere con valore complessivo pari o superiore a Euro 500.000 laddove, come previsto per i lavori pubblici, manchi l’esito positivo della verifica o la preventiva regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, disponeva applicare al committente la sanzione amministrativa da Euro 1.000 a Euro 5.000;
* la seconda, attuale, versione riduce la soglia da Euro 500.000 a Euro 70.000 e modifica il ruolo del committente, il quale è subordinato all’acquisizione da parte del direttore dei lavori, se nominato, dell’attestazione di congruità, restando a carico del medesimo committente nel solo caso in cui non nominato il direttore dei lavori. Il legislatore ha, inoltre, inteso essere destinatario della sanzione amministrativa non più il committente, bensì il direttore dei lavori.
Con il comma 13 si prevede che, nel momento in cui giunto l’esito dell’accertamento delle violazioni, provvedano gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Segue un quadro riepilogativo delle sanzioni in materia di DURC di congruità della manodopera.
Verifica DURC di congruità della manodopera | |
Appalti privati | spetta al direttore dei lavori, se nominato, diversamente spetta al committente |
Appalti pubblici | spetta al RUP |
Si applica la sanzione in assenza dell’esito positivo | |
Appalti privati | nei confronti del direttore dei lavori, se non nominato nei confronti del committente, varia da Euro 1.000 a Euro 5.000 |
Appalti pubblici | la stazione appaltante valuta la performance del RUP, comunicando all’ANAC per l’esercizio dei poteri attribuitagli |
Per altre misure contenute nel D.L. 19/2024 si veda la Nota: Patente a crediti nelle opere edili pubbliche e private: quadri riepilogativi e fattispecie delle violazioni.
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