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L. R. Calabria 15/05/2024, n. 22

Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2024, n. 31
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, al fine di riconoscere, tutelare e valorizzare la propria identità territoriale legata alla pastorizia e all'allevamento estensivo praticato allo stato brado e semibrado e in forma tr

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Art. 2 - (Pastore presidio del territorio)

1. Ai fini della presente legge, si intende per pastore presidio del territorio l'imprenditore agricolo singolo o associato che, nell'esercizio delle attività di pastoralismo, pratica l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado e in forma transumante.

2. Il pastore presidio del territorio, oltre ad assicurare il benessere animale dei capi allevati, svolge la propria attività nel rispetto dell'ambiente e del patrimonio naturalistico regionale, che contribuisce, attraverso la sua azione, a t

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Art. 3 - (Rete dei pastori presidio del territorio regionale)

1. È istituita, presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, la Rete dei pastori presidio del territorio regionale.

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Art. 4 - (Compiti della Regione)

1. La Regione, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, per gli scopi e le finalità della presente legge:

a) diffonde la conoscenza e il rispetto del patrimonio storico rurale, dell'ambiente, del paesaggio, della pastorizia, della transumanza e dei tratturi;

b) tutela e valorizza il patrimonio della pastorizia e della transumanza, anche in collaborazione e previa intesa con i competenti uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura; N1

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Art. 5 - (Rapporti con gli enti locali)

1. La Regione e gli enti locali possono concludere convenzioni con i pastori presidio del territorio, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, per favorire lo svolgimento da parte degli stessi di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione dei terreni di cui alla presente legge, nel limite delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.

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Art. 6 - (Le Vie della transumanza e la Rete dei tratturi)

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in collaborazione con i Comuni, con le associazioni di categoria e con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione dei percorsi di transumanz

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Art. 7 - (Istituzione della giornata regionale della transumanza e istituzione della Consulta della transumanza)

1. È istituita la giornata regionale della transumanza per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento del settore ambiente e zootecnia del dipartimento competente in materia di agricoltura.

2. È istituita la Consulta della transumanza, organismo propositivo e consultivo in tema di tutela e valorizzazione della transumanza e dei tratturi, nonché di diffusione dei relativi valori culturali. La Consulta della transumanza indica annualmente alla Giunta regionale la data di celebrazione della giornata regionale della transumanza.

3. La Consulta della transumanza è composta:

a) dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

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Art. 8 - (Ricognizione, reintegra e piano d'assetto del demanio armentizio)

1. La Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, anche avvalendosi della collaborazione degli enti locali territorialmente interessati e, mediante convenzioni, delle Soprintendenze, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, anche sulla base dell'apparato documentale costituito da titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio e ogni altro possibile elemento, alla ricognizione, all'accertamento della consistenza e alla conseguente reintegra d

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Art. 9 - (Piano triennale di valorizzazione delle Vie della transumanza)

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in collaborazione con la Consulta di cui all’articolo 7, predispone il Piano triennale di valorizzazione delle Vie della transumanza di Calabria e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.

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Art. 10 - (Piano locale di valorizzazione delle Vie della transumanza)

1. Il Piano locale di valorizzazione, redatto in collaborazione con la Consulta di cui all’articolo 7, è approvato dai Comuni singoli o associati in conformità agli indirizzi del Piano triennale di valorizzazione.

2. Il Piano locale di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei sentieri armentizi costituenti la Vie della transumanza, contiene:

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Art. 11 - (Pascolo vagante e transumanza delle mandrie e delle greggi)

1. Le movimentazioni delle mandrie e delle greggi all'interno del territorio regionale, ivi comprese le aree del demanio armentizio si conformano:

a) in ordine agli aspetti di polizia veterinaria, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (Adeguamento della normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o

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Art. 12 - (Regime concessorio)

1. I beni di cui alla presente legge possono essere oggetto di concessione d'uso, in base alle norme regionali vigenti.

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Art. 13 - (Vigilanza e sanzioni)
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Art. 14 - (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 10.000,00 euro per ciascuna delle annualità del bilancio 2024-2026, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024 -2026,

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