Permesso di costruire - Formazione del silenzio assenso in zona vincolata | Bollettino di Legislazione Tecnica
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11/12/2023

Permesso di costruire - Formazione del silenzio assenso in zona vincolata

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’operatività del silenzio assenso sul permesso di costruire in area tutelata, nel caso di previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

FATTISPECIE - Nel caso di specie, l’oggetto della controversia era il diniego al rilascio “di attestazione circa il decorso dei termini del procedimento”, prevista dal comma 8 dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001, come modificato dall’art. 10, comma 1, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni).
Il TAR della Toscana aveva annullato il provvedimento di diniego emesso dal Comune, dichiarando quest’ultimo tenuto a rilasciare l’attestazione in ordine all’intervenuto decorso dei termini del procedimento e alla conseguente formazione del silenzio assenso sulla domanda di rilascio del permesso di costruire in variante presentata dal proprietario. Il Comune ricorreva al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della decisione del TAR.

SILENZIO ASSENSO SUL PERMESSO DI COSTRUIRE - Il comma 8 dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/1990 (indizione della conferenza di servizi). Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

LA TESI DEL COMUNE - Secondo il Comune, con tale disposizione, il legislatore avrebbe escluso in radice, in presenza di vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali o culturali, qualsiasi operatività del silenzio assenso per la formazione del permesso di costruire, stabilendo l’assoluta impossibilità di integrazione del titolo per silentium anche in caso di avvenuto conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica da parte del richiedente e di apparente “superfluità” della conferenza di servizi.
Alla base dell’esclusione della possibilità stessa di formazione del permesso di costruire per silenzio assenso ci sarebbe la necessità, imposta dal legislatore in tutte le ipotesi di area soggetta a uno dei vincoli predetti, di conclusione del procedimento attraverso un provvedimento espresso, a garanzia di una adeguata “consapevolezza” dell’Amministrazione nella determinazione da assumere.

Proprio in base alla suddetta ratio, la regola così stabilita non potrebbe trovare alcuna deroga in materia di rilascio del permesso di costruire, a differenza di quanto espressamente previsto in tema di condono edilizio dall’art. 35 della L. 47/1985 (che ammette, a certe condizioni, la formazione del titolo abilitativo per silentium anche in zona vincolata, dettando però una disciplina speciale al riguardo).

CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO - C. Stato 21/11/2023, n. 9969 ha rilevato che nella fattispecie in questione il richiedente il permesso di costruire in variante, facendo uso di una specifica facoltà messa a sua disposizione dalla legislazione regionale (cfr. art. 141, comma 4 della L.R. Toscana 65/2014) aveva già ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciatagli direttamente dal medesimo Comune, che in essa aveva attestato la compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento, come modificato, con l’unico vincolo gravante sull’area. Il richiedente aveva, quindi, allegato l’autorizzazione stessa alla propria istanza, la cui pratica si presentava dunque, a quel momento, “completa” dal punto di vista dell’acquisizione dei nulla osta, pareri e assensi necessari e dunque della rappresentazione di tutti gli interessi pubblici da salvaguardare, ai fini della decisione dell’Amministrazione comunale.
Pertanto, a fronte del previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il diniego di attestazione emesso dal Comune sull’assunto della assoluta inconfigurabilità del silenzio assenso per il solo fatto della pertinenza dell’intervento ad area soggetta a vincolo rappresenta, come già rilevato dal TAR, una errata applicazione del comma 8 dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001 ed una illegittima limitazione dell’operatività dell’istituto del silenzio assenso, che producono l’effetto abnorme di frustrare le finalità di semplificazione e di accelerazione dell’agire amministrativo alla base della stessa disposizione normativa citata, nonché le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche all’origine delle più recenti modifiche apportate ad essa ed alla L. 241/1990.

Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi attraverso il confronto con la disciplina speciale dettata dalla L. 47/1985 in materia di condono, come tale dotata di una propria autonoma ratio, o in base alla funzione della conferenza di servizi la quale trova, infatti, la sua ragion d’essere nella concreta necessità di acquisire assensi e nulla osta di altri enti affidatari di interessi pubblici coinvolti nell’azione amministrativa, e dunque di un’esigenza che, nell’ipotesi in questione, risultava ab origine superata, così da trasformare il più complesso iter prospettato nella risposta del Comune in un irragionevole aggravio del procedimento.
Infine, i giudici hanno precisato che le eventuali ragioni di contrasto dell’attività edificatoria con la disciplina urbanistico-edilizia avrebbero dovuto essere puntualmente valutate entro il termine legalmente scandito, atteso che, in mancanza di qualsiasi esercizio del potere di autotutela contro il provvedimento formatosi per silentium, l’eventuale motivazione postuma sarebbe inammissibile.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha integralmente respinto l’appello proposto dal Comune, confermando la sentenza del TAR della Toscana.

Dalla redazione