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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici - Certificato di esecuzione dei lavori e soccorso istruttorio
Nel caso di specie si trattava di una procedura per l’affidamento dei lavori per infrastrutture stradali. Il disciplinare di gara richiedeva, ai fini dell’attribuzione dei punteggi con riferimento al criterio riferito all’esperienza specifica, l’allegazione di vari documenti, tra cui il certificato di regolare esecuzione o di collaudo alla data di presentazione delle offerte, il certificato di regolare esecuzione parziale e il certificato di ultimazione lavori. In assenza di tali documenti era previsto un punteggio pari a zero rispetto al criterio interessato.
TAR Lazio-Roma 26/09/2023, n. 14255 ha in primo luogo confermato che, in tale situazione, non fosse sufficiente la dichiarazione contenuta nella relazione tecnica in cui si evidenziava una “vasta e consolidata esperienza” del concorrente, per avere espletato in precedenza interventi di esecuzione di infrastrutture.
In particolare, il TAR ha spiegato che il certificato di esecuzione dei lavori (CEL) costituisce una certificazione richiesta dall’impresa al committente per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica-organizzativa, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria.
La committenza certifica quindi l’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché se risultano, e con quale esito, le contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori. Tale certificato è annoverato tra i “mezzi di prova” dall’art. 86, comma 5-bis del D. Leg.vo 50/2016, perché attesta in favore dell’impresa esecutrice “la corretta esecuzione dei lavori, ossia la sua capacità tecnico-organizzativa” (cfr. C. Stato 21/02/2020, n. 1320).
Sul tema si veda anche la Nota: Requisiti di qualificazione e possesso del certificato di esecuzione dei lavori.
Di conseguenza non può ritenersi sufficiente, ai fini della comprova, la mera produzione del solo allegato tecnico, né può ammettersi, per la tutela della par condicio tra i concorrenti, l’integrazione dell’offerta tecnica mediante il soccorso istruttorio. Ciò alla luce sia delle previgenti previsioni di cui all’art. 83, comma 9 del D. Leg.vo 50/2016, sia nel nuovo testo di cui all’art. 101 del D. Leg.vo 36/2023, ove attualmente è previsto che mediante il soccorso istruttorio si possa sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Il soccorso istruttorio non avrebbe potuto dunque trovare applicazione, riguardando nel caso di specie, la valutazione e assegnazione di un determinante punteggio tecnico e non semplicemente, una previsione relativa alla partecipazione alla procedura di gara.
Sul punto, è stata richiamata la recente sentenza del C. Stato 21/08/2023, n. 7870, nella quale - oltre ad esaminarsi accuratamente l’evoluzione legislativa del soccorso istruttorio dal D. Leg.vo 50/2016 al vigente D. Leg.vo 36/2023 - si è ribadito che, anche alla luce del nuovo Codice, deve tenersi per ferma la non soccorribilità degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta tecnica od economica.
Si possono dunque emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale, non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale, in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara (vedi la Nota: Soccorso istruttorio nel Codice appalti 2023).