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26/09/2023

Contratti pubblici: chiarimenti su individuazione del prezzo a base di gara

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione del prezzo a base di gara, che rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

Fattispecie
Con istanza presentata all'ANAC è stato chiesto un parere di precontenzioso in merito alla legittimità della previsione della lex specialis di gara inerente la quantificazione del prezzo a base d’asta di un singolo pasto - ritenuto eccessivamente basso rispetto a quanto previsto dalla disciplina di riferimento - con riferimento ad una procedura aperta per il servizio di refezione scolastica presso una scuola dell'infanzia e primaria.

Osservazioni ANAC
Poiché la stazione appaltante aveva contestato la legittimazione ad agire dell'operatore economico istante, in quanto quest'ultimo aveva comunque presentato la propria offerta, l'ANAC ha ricordato, in via preliminare, che nelle gare pubbliche l’accettazione delle regole di partecipazione non comporta l’inoppugnabilità di clausole del bando in ipotesi ritenute illegittime.
Inoltre, con la Delibera del 13/09/2023, n. 415, l'ANAC ha svolto le seguenti osservazioni:
- tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano anche quelle che prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi, inidoneo cioè ad assicurare ad un’impresa un sia pur minimo margine di utilità o addirittura, tale da imporre l'esecuzione della stessa in perdita; il carattere escludente di tali clausole deve essere verificato e apprezzato in concreto (Sent. C. Stato 26/02/2019, n. 1331);
- la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità della stazione appaltante, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento;
- la base d’asta non corrisponde necessariamente al prezzo di mercato e, tuttavia, è necessario che la sua determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili, e acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (Sent. C. Stato 28/09/2020, n. 5634).

Conclusioni ANAC
Nel caso di specie, la stazione appaltante si era limitata a formulare eccezioni di rito e osservazioni generiche senza avere chiarito, né nella lex specialis né nelle memorie depositate, le ragioni poste a base dell’iter logico seguito ai fini della determinazione della base di gara.
Pertanto, l'ANAC ha concluso che l’operato della stazione appaltante non fosse conforme alla normativa di settore, ed in particolare che sussistessero i presupposti per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata dall’amministrazione in relazione alla stima dell’importo da porre a base di gara, in quanto non è stato adeguatamente esplicitato l’iter logico seguito per la sua determinazione e, in ogni caso, non sono stati forniti elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato.

Sul tema, si veda anche Appalti pubblici: CAM e congruità dell'importo a base di gara e Appalti pubblici e determinazione dell'importo a base di gara.

Dalla redazione