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25/09/2023

Chiarimenti sulla distinzione tra appalto di fornitura con posa in opera e appalto di lavori

In tema di contratti pubblici, l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito alla distinzione tra appalto di fornitura con posa in opera e appalto di lavori.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura telematica aperta per l’appalto avente ad oggetto la fornitura con posa in opera di piante e arredi e dei connessi impianti di irrigazione, un operatore economico contestava la decisione della stazione appaltante di qualificare l'appalto come appalto di forniture e posa in opera e non di lavori; la s.a. aveva infatti previsto requisiti di capacità tecnica e professionale riferiti esclusivamente alle forniture analoghe eseguite nel triennio precedente e alla fornitura di punta pari al 30% del valore della categoria ritenuta prevalente (fornitura e messa a dimora di verde pubblico).
In particolare, la ditta istante riteneva che l’appalto si caratterizzasse per la prevalenza economica dei lavori rispetto alle forniture, mentre la stazione appaltante confermava, con riferimento alla fornitura e messa a dimora di verde pubblico, di ritenere corretta la qualificazione di fornitura e posa in opera anche per i connessi impianti di irrigazione, che avrebbero avuto carattere accessorio, in quanto non avrebbero avuto una funzione autonoma bensì sarebbero serviti alla migliore fruizione e al corretto utilizzo del bene acquistato.

Osservazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 06/09/2023, n. 389, ha svolto le seguenti osservazioni:
- si configura un appalto di fornitura con posa in opera quando l’interesse della stazione appaltante consiste nell’acquisto di una res e le lavorazioni di posa in opera rivestono carattere strumentale, rendendo possibile l’uso del bene;
- quando invece le prestazioni dedotte nel contratto comportano una modificazione strutturale o funzionale di un bene, con il risultato di ottenere un nuovo bene che, in quanto finito in ogni sua parte, sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche, si ricade nell’ambito degli appalti di lavori;
- qualora in un contratto di appalto sia previsto l’acquisto di un bene e, unitamente a questo, l’esecuzione a carico del contraente di lavori di posa in opera e di installazione con carattere accessorio, il contratto va qualificato come appalto pubblico di fornitura e non come contratto misto di appalto; tale situazione si verifica ogniqualvolta i lavori posti a carico del contraente siano concepiti quali opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato, per essere, in tal caso, la causa del contratto, intesa quale funzione economico-individuale, inequivocabilmente diretta a poter disporre del bene e servirsene al meglio, piuttosto che a dar luogo alla realizzazione di una nuova opera pubblica (Sent. C. Stato 08/02/2022, n. 898);
-  nella “fornitura con posa in opera”, l’elemento “posa in opera”, rispetto alla “fornitura” deve concernere specificamente le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, nel senso di renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione in uso.

Conclusioni
Nel caso di specie, gli atti di gara evidenziavano che i lavori richiesti erano finalizzati alla collocazione delle forniture (piante e connessi impianti di irrigazione, attrezzature per giochi, panchine), al fine di renderle fruibili secondo la loro intrinseca destinazione; la richiesta di requisiti di partecipazione attinenti specificamente all’esperienza maturata nella fornitura e posa in opera di verde pubblico era dunque coerente con l’oggetto dell’affidamento, costituito dalla fornitura di piante ed essenze e dei connessi impianti di irrigazione, unitamente alla installazione di arredi.
L'ANAC ha pertanto concluso che era conforme alla normativa la richiesta di requisiti di partecipazione attinenti all’esperienza maturata nella fornitura e posa in opera di verde pubblico, in quanto gli interventi oggetto di affidamento riguardavano la fornitura e collocazione di piante ed essenze e dei connessi impianti di irrigazione, unitamente alla fornitura di attrezzature ed arredi finiti che necessitavano di essere posati per svolgere la loro funzione all’interno di spazi già individuati all’interno di istituti scolastici, senza quindi dar luogo alla realizzazione di una nuova opera pubblica.

Dalla redazione