Autorizzazioni ambientali per impianti agrivoltaici, distinzione dagli impianti fotovoltaici | Bollettino di Legislazione Tecnica
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07/09/2023

Autorizzazioni ambientali per impianti agrivoltaici, distinzione dagli impianti fotovoltaici

È illegittimo il diniego di autorizzazione unica per un impianto agrivoltaico adottato sulla base di una valutazione del progetto mediante i criteri previsti per gli impianti fotovoltaici "classici".

Nel caso di specie si trattava del diniego delle amministrazioni competenti al rilascio del provvedimento unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis, D. Leg.vo 152/2006 per il progetto di un impianto agrivoltaico. Il procedimento era stato archiviato sulla base dei pareri negativi del Comitato regionale per la VIA e della Soprintendenza locale.

In proposito C. Stato 30/08/2023, n. 8029 ha affermato che l’agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.
In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola.
Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola.

Alla luce di quanto osservato, non è possibile assimilare un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico) ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura. Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell’agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono.
Logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico (come nel caso di specie era accaduto nel procedimento conclusosi con il provvedimento di PAUR negativo).
In tale direzione è oramai orientata la prevalente giurisprudenza amministrativa di primo grado che ha ripetutamente annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di una errata assimilazione dell’agro-voltaico al fotovoltaico.

Infine il Consiglio ha evidenziato, attraverso un’analisi di recenti provvedimenti nazionali ed europei, la volontà del legislatore statale di creare un comune quadro normativo di riferimento sugli impianti agrivoltaici, nella consapevolezza che soltanto in tal modo la politica energetica - che pure rientra tra le materie di legislazione concorrente - potrà seguire un indirizzo coerente con gli obiettivi comunitari di decarbonizzazione e di neutralità climatica.
Ne deriva, come sottolineato dalla giurisprudenza di merito (v. TAR Puglia-Lecce, sent. 11/02/2022, n. 248), che le norme locali che regolano il rilascio delle autorizzazioni ambientali per l’installazione degli impianti fotovoltaici di tipo “classico” non posso essere applicate agli impianti agro-fotovoltaici di nuova generazione che, per le caratteristiche suesposte, non rientrano nella tipologia dei precedenti impianti.

Dalla redazione