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30/03/2023

Appalti pubblici e adeguata esperienza professionale del RUP: indicazioni ANAC

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha precisato che l’adeguata esperienza professionale del RUP, necessaria per la sua nomina, non deve necessariamente riferirsi a quella maturata in via esclusiva in un unico ufficio dell’amministrazione aggiudicatrice.

Quesito
Con il quesito proposto, relativo alla nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) di gare e concessioni di servizi tributari di valore superiore alle soglie comunitarie, l’istante ha chiesto se i requisiti di esperienza indicati nelle Linee guida ANAC n. 3 (esperienza quinquennale/decennale) ai fini della predetta nomina, siano da riferirsi esclusivamente a quelli maturati nell’ambito dell’Ufficio appalti e contratti dell’ente o se invece possano ritenersi utili anche quelli maturati dal personale operante in altri uffici dell’amministrazione, ma che abbia partecipato all’attività di programmazione, progettazione ed esecuzione di appalti nel servizio oggetto di affidamento.

Parere ANAC
L'ANAC, con il parere del 08/03/2023, n. 8, ha fornito i seguenti chiarimenti:
- il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere;
- l'amministrazione aggiudicatrice, sulla base della dotazione organica e dei requisiti di professionalità posseduti dai dipendenti in servizio, in relazione al singolo affidamento, può individuare il RUP secondo le modalità indicate dall'art. 31, del D. Leg.vo 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3, di cui alla Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007;
- ai sensi della lett. b) del par. 7.3 delle Linee guida ANAC n. 3, per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, il RUP deve essere in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno 10 anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
- pertanto, il RUP deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare;
- il par. 7.1 delle Linee guida chiarisce, inoltre, che l’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, deve essere maturata alternativamente alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo, oppure nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese;
- l’adeguata esperienza professionale ai fini della nomina del RUP, quindi, non deve necessariamente riferirsi a quella maturata in via esclusiva in un unico ufficio dell’amministrazione aggiudicatrice. Quest’ultima, in ogni caso, è tenuta a valutare in concreto, in relazione alla natura, complessità e importo del singolo affidamento, se il RUP individuato sia in possesso di requisiti professionali adeguati all’incarico da svolgere;
- resta fermo, inoltre, secondo le previsioni dell’art. 31 del D. Leg.vo 50/2016, che il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, e che solo laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

Nuovo Codice dei contratti pubblici
Nello schema del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato in Consiglio dei ministri il 28/03/2023, è ridisegnata la figura del RUP, che è ora il Responsabile unico del Progetto (e non più del procedimento), il quale deve assicurare il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In altri termini, il RUP è il responsabile di tutto l'intervento pubblico, è la figura cruciale per assicurare il risultato finale nei termini stabiliti, in funzione del quale gli vengono attribuiti compiti e facoltà anche non specificate (che non competono ad altri).
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, devono nominare (tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato) un RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice dei contratti pubblici.
Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di:
- 1 responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e
- 1 responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
Tra gli altri, il RUP ha anche il compito di decidere i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare.
L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.

Dalla redazione