N1158
Inviato da Anonimo (non verificato) il Dom, 10/11/2024 - 04:15 Comma soppresso dall’art. 6, comma 8, del D. Leg.vo 23/12/2022, n. 213, così recitava:
“9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto.”