N5

Comma abrogato dall’art. 138, comma 1, della L.R. 31/10/2017, n. 16, così recitava:

“6. Il regolamento è approvato, entro centottanta giorni dal ricevimento, dalla Giunta regionale, che può introdurre modifiche d'ufficio per correggere errori, chiarire prescrizioni ed operare adeguamenti a norme di legge.”

N4

Comma abrogato dall’art. 138, comma 1, della L.R. 31/10/2017, n. 16, così recitava:

“5. I comuni che non intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 e formano un regolamento edilizio non conforme, anche in parte, al regolamento edilizio tipo, adottano il regolamento con deliberazione del consiglio comunale e lo trasmettono alla Azienda sanitaria locale, che esprime, entro sessanta giorni, il parere sugli aspetti igienico-sanitari.”

N1241

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 17/10/2024, n. 153 per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all’istanza di VIA di cui al presente articolo anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.