N1

Termine prorogato a più riprese dalle LL.RR.del 27/12/93 n.48, L.R. del 15/11/94 n.32

N1

Con le modifiche introdotte dalla Delib.Aut.Vig.LL.PP del 14/04/2004 n.57

N13

Articolo abrogato dalla L.P.Bolzano del 23/07/2007 n.6. L'articolo 14 così rcitava. "1. Prima della pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto deve essere trasmessa una copia dello stesso e del SIA allo stato membro dell’Unione Europea interessato, nei casi seguenti:

a) se l’attuazione del progetto ha effetti significativi sull’ambiente dell’altro stato;

N10

GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/76/CE (GU n. L 332 del 28.12.2000, pag. 91).

N9

GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).

N8

Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

N7

GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU n. L 284 del 31.10.2003, pag. 1).