N3

Se l’intervento ricade in una area S.I.C. e/o Z.P.S., e non rientra nell’ambito di applicazione della verifica/V.I.A., deve essere prodotto lo studio per la valutazione di incidenza o il parere di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza.

N2

Se l’intervento ricade nella tipologia delle opere da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., il proponente può espletare la relativa procedura in via preliminare rispetto alla richiesta di A.U. sul livello di progettazione preliminare. Se l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è contestuale a quello di A.U. è richiesto un livello progettuale definitivo.

N1

È fatta salva la facoltà dell’ufficio competente di richiedere ulteriori elementi ritenuti necessari per l’istruttoria specifica dell’intervento, ecc.).

N1

La L.R. del 30/12/1980 n.159 stabilisce che : "Il termine di scadenza fissato dall'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, recante norme per l'edilizia residenziale, è prorogato, limitatamente ai finanziamenti assegnati ai comuni, di giorni sessanta."

N1

Le tecniche di stima obiettiva (o misure obiettive) sono metodi matematici per calcolare le concentrazioni da valori misurati in altre locazioni e/o tempi, basati su conoscenze scientifiche della distribuzione delle concentrazioni: un esempio è l'interpolazione lineare basata sull'ipotesi che l'andamento delle concentrazione è sufficientemente uniforme. Un altro esempio è un modello di dispersione adattato per riprodurre concentrazioni misurate nel suo dominio.

N1

Nel caso di nuovi impianti si fa riferimento alle analisi sviluppate al livello di dettaglio prescritto in sede di VIA.

N2

Modifiche introdotte dalla L.R. del 06/08/2009 n.22

N1

Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 14/01/2008 n.1

N1

Le modifiche introdotte dalla presente delibera coincidono con quelle apportate dal Reg. R. del 14/05/2009 n.5