N5

L'iscrizione nel catasto edilizio urbano delle aree scoperte e dei lastrici solari fu disposta dall'art. 15 del D.P.R. n. 650 del 1972; mentre le unità collabenti, in corso di costruzione e di definizione furono introdotte dapprima con la circolare della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali n. 2 del 20 gennaio 1984 e successivamente codificate dall'art. 3 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28.

N4

Dettante criteri per l'individuazione dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria ed innovato dall'art. 2659 c.c., come sostituito dall'art. 13 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

N3

È noto peraltro come anche la rappresentazione planimetrica dell'unità immobiliare risponde a precise finalità civilistiche, oltre che fiscali.

N2

Nelle diverse definizioni di unità immobiliare sopra richiamate non si fa alcun riferimento ai materiali utilizzati, né ai sistemi di assemblaggio degli stessi. Detti materiali potranno quindi essere, per le costruzioni poste sulla terra ferma, di natura lapidea, di acciaio, ovvero di altra natura, e per quelle galleggianti, di natura lignea o ferrosa. Del pari l'assemblaggio delle componenti costruttive potrà avvenire con la chiodatura, l'imbullonatura, la saldatura, ovvero attraverso malte e calcestruzzi basati su reazioni chimico-fisiche dei relativi componenti.

N1

Secondo l'art. 4 del R.D.L. n. 652 del 1939 «Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo».

N1

Il comma 4 dell’articolo 4 è stato abrogato dalla L.R. del 20/07/2010 n.30

N1

Avviso di rettifica in B.U. - 12.7.2000 - n. 10

N1

Comma sostituito dall' Ord. P.G.R. del 11/02/2003 n.1