N2

Considerato l'evidente contrasto con il contenuto del capoverso seguente, il testo deve intendersi sostituito da quello che compare in una successiva proposta del Ministero dei LL.PP. ai Consigli Nazionali, che recita: "Nel caso che l'incarico sia affidato dal Committente a più professionisti, l'onorario base previsto dovrà essere aumentato del venti per cento per ogni componente del gruppo oltre il primo; al Capogruppo, ove questo sia richiesto dal Committente, spetta inoltre una maggiorazione corrispondente al dieci per cento dell'onorario totale come sopra calcolato".

N1

Per l'adeguamento della presente tariffa, che ha carattere di automaticità nel senso che i compensi da essa stabiliti agli artt. 8, 9, 10 ed alla tabella A) debbono ritenersi aumentati in corrispondenza delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi sempreché queste siano superiori al 10%, vedasi la Circ. LL.PP. Direz. Gen. Urb. 10.2.1976 n. 22/SEG/V. La circolare precisa che vanno applicate le variazioni dell'indice ISTAT verificate al momento della stipula della convenzione o del conferimento dell'incarico, e non quelle vigenti al compimento delle singole prestazioni.

N7

Modifiche introdotta dalla L.R. del 27/02/2007 n.5

N6

Termine prorogato dalla L.R. del 27/02/2007 n.5. Il termine era inizialmente fissato al "31 dicembre 2006" e poi prorogato al "31 dicembre 2007" dalla L.R. del 20/12/2005 n.19.

N5

Modifiche introdotte dalla L.R. del 20/12/2005 n.19.

N4

Termine prorogato dalla L.R. del 20/12/2005 n.19. Il termine era fissato al "31 dicembre 2005".

N3

Comma abrogato dalla L.R. del 21/12/2004 n. 38. Il comma 6 così recitava: "La modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i criteri indicati, deve essere applicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

N2

Modifiche introdotte dalla L.R. del 21/12/2004 n.38

N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 05/05/2004 n.12

N4

L'art. 59 del D.P.R. 633/1972 disciplina «Variazioni delle rimanenze».