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Sent. C. Cass. civ. 22/02/1983, n. 1337

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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere - Passiva - Limiti relativi alla legittimazione processuale passiva - Insussistenza - Obbligo dell'amministratore di informare i condomini del procedimento - Funzione - Omissione - Conseguenze.

La rappresentanza processuale dell'amministratore del condominio, mentre dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni, salvi i maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, dal lato passivo non incontra limiti, tanto che egli non necessita di alcuna autorizzazione dell'assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie, compreso il ricorso per Cassazione, e la stessa inosservanza dell'Obbligo di informare i condomini dell'esistenza di un procedimento contro il condominio, ha Rilevanza puramente interna senza incidere sui suoi poteri di rappresentanza processuale.

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L'amministratore di condominio

NOZIONE - REQUISITI PROFESSIONALI, FORMAZIONE E ATTIVITÀ (Requisiti professionali dell’amministratore di condominio; Formazione iniziale e periodica; Incarico di amministrazione in capo a società; Associazioni professionali degli amministratori; Attività di mediazione) - NOMINA, REVOCA, COMPITI E ATTRIBUZIONI (Nomina dell’amministratore di condominio; Revoca; Compiti dell’amministratore di condominio; Provvedimenti assunti dall’amministratore e ricorsi dei condòmini; Potere di rappresentanza dell’amministratore di condominio; Compensi dell’amministratore di condominio) - REGIME DEONTOLOGICO E RESPONSABILITÀ (Norme deontologiche per gli amministratori di condominio; Responsabilità dell’amministratore di condominio).
A cura di:
  • Studio Groenlandia