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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 16/07/2007, n. 16
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- L.R. 30/04/2015, n. 10
- L.R. 08/07/2014, n. 19
- L.R. 20/01/2014, n. 1
- L.R. 01/02/2012, n. 1
- L.R. 04/08/2011, n. 12
- L.R. 29/04/2011, n. 7
- L.R. 05/08/2010, n. 13
- L.R. 04/12/2009, n. 26
- Errata corrige in B.U. 15/07/2009, n. 28 Suppl. Ord. n. 1
- L.R. 29/06/2009, n. 10
- L.R. 07/04/2008, n. 13
- L.R. 07/04/2008, n. 12
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TITOLO I - PARCHI REGIONALI E NATURALI |
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CAPO I - PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO |
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Art. 7 - (Disciplina delle aree a parco naturale)1. A norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituz |
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CAPO II - PARCO DELLE GROANE |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLE GROANE |
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Art. 8 - (Delimitazione del Parco e consorzio di gestione)1. Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale, il parco delle Groane, istituito con legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 (Istituzione del parco di in |
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Art. 8-bis - (Gestione della riserva naturale Fontana del Guercio) |
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Art. 11 - (Zone di protezione esterna) |
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Art. 12 - (Interventi e contributi)1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco delle Groane sono regolati dalla l.r. 86/1983 |
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Art. 12-bis - (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale” ed è approvata secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 86/1983. |
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Art. 12-bis 1 - (Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale delle Groane nei comuni di Arese, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cu |
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SEZIONE I-bis - PARCO NATURALE DELLE GROANE |
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Art. 12-ter - (Istituzione, finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il Parco naturale delle Groane istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86 |
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Art. 12-quater - (Gestione del parco naturale) |
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Art. 12-quinquies - (Piano per il parco)1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 12 ter, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del |
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Art. 12-sexies - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle |
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Art. 12-speties - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale delle Groane sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore; |
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Art. 12-octies - (Norme finali)1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/ |
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CAPO III - PARCO DEI COLLI DI BERGAMO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO |
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Art. 13-bis - (Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Bergamo, Ranica e Valbrembo, ivi comprese, per i comuni di Bergamo e Ranica, aree territoriali già ricadenti, rispett |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE DEI COLLI DI BERGAMO |
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Art. 17 - (Previsione, finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il parco naturale dei colli di Bergamo, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 27 marzo 2007, n. 7 (Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo), persegue le seguenti finalità: |
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Art. 20 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale |
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Art. 21 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale dei Colli di Bergamo sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: |
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CAPO IV - PARCO NORD MILANO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO NORD MILANO |
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Art. 23 - (Delimitazione del parco e consorzio di gestione)1. Il parco Nord Milano, istituito con legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 (Istituzione del parco di interesse regionale No |
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Art. 24-bis - (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale) |
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Art. 24-ter - (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del Parco regionale per effetto dell’accorpamento del PLIS della Balossa)1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE NORD MILANO |
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Art. 25 - (Finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il parco naturale Nord Milano, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 19 ottobre 2006, n. 23 (Istituzione del parco |
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Art. 28 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approva |
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Art. 29 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: |
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CAPO V - PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE |
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Art. 31 - (Delimitazione del parco)1. Il parco "regionale" N1 della pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito, ai sensi del capo I |
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SEZIONE I-bis - PARCO NATURALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE |
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Art. 34-bis - (Istituzione e finalità del Parco naturale)1. Il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito ai sensi dell'articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale recante "Modifiche e integrazioni alla |
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Art. 34-ter - (Gestione del Parco) |
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Art. 34-quater - (Piano per il Parco) |
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Art. 34-quinquies - (Regolamento del Parco)1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'a |
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Art. 34-sexies - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché |
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Art. 34-speties - (Norme finali)1. Pe |
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CAPO VI - PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE |
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Art. 35 - (Delimitazione del parco)1. Il parco "regionale" N3 di Montevecchia e della Valle del Curone, istituito, ai sensi del capo |
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Art. 38-bis - (Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento in Comune di Merate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale" ed è approvata secondo le modalità di cui all'articolo 19 della l.r. 86/1983. 2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante "Modifiche e integrazioni alla |
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Art. 38-bis 1 - (Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone |
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SEZIONE I-bis - PARCO NATURALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE |
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Art. 38-ter - (Finalità e delimitazione del parco naturale) |
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Art. 38-quater - (Gestione del parco naturale) |
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Art. 38-quinquies - (Piano per il parco)1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'articolo 38 ter, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'arti |
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Art. 38-sexies - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'a |
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Art. 38-speties - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché |
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Art. 38-octies - (Norme finali)1. Per qua |
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CAPO VII - PARCO DEL MONTE BARRO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEL MONTE BARRO |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE DEL MONTE BARRO |
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Art. 45 - (Disciplina delle aree a parco naturale)1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. n. |
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CAPO VIII - PARCO DELL'ADAMELLO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'ADAMELLO |
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Art. 48 - (Regolamento del parco)1. Ai fini di garantire strutture e forme per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana Valle Camonica adotta un regolamento per la gesti |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE DELL'ADAMELLO |
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Art. 53 - (Piano per il parco)1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie |
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CAPO IX - PARCO DELL'ADDA NORD |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'ADDA NORD |
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Art. 58-bis - (Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)N21 1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco dell'Adda |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE DELL'ADDA NORD |
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Art. 62 - (Finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il parco naturale dell'Adda Nord, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con |
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Art. 64 - (Piano per il parco)1. Il perseguimento delle finalità istitutive è attuato dall'ente gestore attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di in |
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Art. 65 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991, e in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del p |
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Art. 66 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale dell'Adda Nord sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: |
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CAPO X - PARCO DELL'ADDA SUD |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'ADDA SUD |
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Art. 68 - (Delimitazione del parco)1. Il parco “regionale” N29 dell'Adda Sud, istituito, ai sensi del capo II d |
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CAPO XI - PARCO VALLE DEL LAMBRO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO |
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Art. 75-bis - (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale) |
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Art. 75-ter - (Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale)1. Nelle aree oggetto di |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO |
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Art. 79 - (Finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il parco naturale della Valle del Lambro, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 9 dicembre 2005, n. 18 (Istituzi |
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Art. 81 - (Piano per il parco)1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del ter |
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Art. 82 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvaz |
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Art. 83 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: |
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Art. 84 - (Norme finali)1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del |
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CAPO XII - PARCO CAMPO DEI FIORI |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO CAMPO DEI FIORI |
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Art. 89-bis – (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento nei comuni di Casciago, Cunardo, Cuvio, Masciago Primo e Rancio Valcuvia, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori” ed è approvata secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 86/1983. 2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori”, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 3 |
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Art. 89-ter - (Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del Parco)1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Campo d |
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Art. 89-quater - (Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del parco nei comuni di Casciago e Luvinate)1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale Campo dei Fior |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE CAMPO DEI FIORI |
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Art. 90 - (Finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il parco naturale del Campo dei Fiori, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 14 novembre 2005, n. 17 (Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori), persegue le seguenti fin |
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Art. 92 - (Piano per il parco)1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'articolo 90, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della l.r. 86/1983; il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le d |
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Art. 93 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco na |
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Art. 94 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale del Campo dei Fiori sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: |
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CAPO XIII - PARCO DEL MINCIO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEL MINCIO |
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Art. 96 - (Delimitazione del parco)1. Il parco regionale del Mincio, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86 |
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Art. 100 - (Riserve naturali e monumento naturale) |
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Art. 100-bis - (Ulteriori disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parc |
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CAPO XIV - PARCO DEL SERIO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCPLINA DEL PARCO DEL SERIO |
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Art. 102-bis - (Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale del Serio nei comuni di Covo, Pedrengo e |
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CAPO XV - PARCO DELL'OGLIO SUD |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'OGLIO SUD |
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Art. 106 - (Delimitazione del parco)1. Il parco “regionale” N29 dell'Oglio Sud, istituito, ai sensi del capo II d |
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CAPO XVI - PARCO DELL'OGLIO NORD |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'OGLIO NORD |
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Art. 112 - (Delimitazione del parco)1. Il parco “regionale” N29 dell'Oglio Nord, istituito, ai sensi del capo II de |
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CAPO XVII - PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE |
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Art. 118 - (Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)1. Il parco delle Orobie Bergamasche, istituito nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 56 (Istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti. |
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Art. 121 - (Comitato di coordinamento) |
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Art. 122 - (Statuto del consorzio e regolamento organico) |
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Art. 125 - (Comitato scientifico)1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 122, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali ed economiche, tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo, |
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Art. 126 - (Norme procedurali per la disciplina dei boschi)1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco è stabilita dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale). 2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione, della collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato, ovvero di enti od istituti di ricerca, ovvero dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF). |
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CAPO XVIII - PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO OROBIE VALTELLINESI |
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Art. 128 - (Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)1. Il parco delle Orobie Valtellinesi, istituito nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 (Istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei pian |
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Art. 130 - (Ente gestore)1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio costituito dalle comunità montane Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla provincia di Sondrio. 2. Il consorzio è costituito ai sensi dell’articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con le modalità previste dall’articolo 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. |
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Art. 131 - (Comitato di coordinamento) |
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Art. 132 - (Statuto del consorzio e regolamento organico) |
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Art. 135 - (Comitato scientifico)1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 132, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche paesaggistiche, agro forestali, economiche e territoriali tra cui almeno un geologo, un botanico, uno z |
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Art. 136 - (Norme procedurali per la disciplina dei boschi)1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco, è stabilita dalla l.r. 9/1977. 2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione della collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato. |
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CAPO XIX - PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO |
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Art. 139 - (Finalità e funzioni del parco) |
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Art. 141 - (Integrazioni allo statuto della comunità montana e gestione del parco)1. Al fine di garantire risorse umane e strumentali per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana Alto Garda bresciano adotta le necessarie integrazioni e modificazioni al proprio statuto ai sensi dell'articolo 140 e con i contenuti di cui al secondo comma del presente articolo. 2. Le integrazioni allo statuto della comunità montana ai fini della gestione del parco devono prevedere: |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE DELL'ALTO GARDA BRESCIANO |
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Art. 152 - (Piano per il parco)1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 comma 2-bis della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con div |
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Art. 154 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell'Alto Garda Bresciano è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore ed immettere esemplari di fauna selvatica alloctona ed autoctona, salvo eventuali reintroduzioni di specie localmente estinte; |
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CAPO XX - PARCO AGRICOLO SUD MILANO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO |
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Art. 156 - (Delimitazione del parco)1. Il parco regionale di cintura metropolitana denominato ‘Parco Agricolo Sud-Milano’, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con |
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Art. 158 - (Ente gestore)1. La |
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Art. 159 - (Funzioni del consiglio metropolitano) |
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Art. 160 - (Organizzazione del parco)1. L’organizzazione dell’ente gestore del ‘Parco Agricolo Sud-Milano’ è disciplinata dall’articolo 22-ter della l.r. 86/1983, fatto salvo quanto specificamente previsto |
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Art. 161 - (Procedure per la nomina del consiglio direttivo) |
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Art. 162 - (Funzioni del consiglio direttivo) |
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Art. 163 - (Funzioni del presidente del consiglio direttivo) |
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Art. 164 - (Statuto del parco) |
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Art. 164-bis - (Sede legale e quota obbligatoria di partecipazione) |
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Art. 165 - (Partecipazione sociale) |
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Art. 166 - (Assemblea dei sindaci) |
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Art. 167 - (Pubblicità degli atti) |
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Art. 168 - (Rapporto di gestione) |
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Art. 169 - (Gestione degli interventi di interesse sovracomunale)1. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione, gestione e regolamentari del parco e ferme restando le competenze comunali e della Città metropolitana di Milano, l'ente gestore, d'intesa e con l'eventuale concorso dei comuni interessati, può provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di interventi di interesse sovracomunale per il conseguimento delle finalità del parco, nei seguenti settori: |
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Art. 172 - (Piano di settore agricolo)1. L'ente gestore del parco approva il piano di settore agricolo ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 86/1983. N69 2. Il piano di settore agricolo, tenuto conto delle disposizioni statali e comunitarie in materia, individua criteri operativi e tecniche agronomiche per ottenere: |
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Art. 173 - (Compatibilità ambientale) |
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Art. 174 - (Riserve naturali) |
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CAPO XXI - PARCO SPINA VERDE DI COMO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO SPINA VERDE DI COMO |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE SPINA VERDE DI COMO |
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Art. 180 - (Previsione e finalità del parco naturale)1. Il parco naturale Spina Verde di Como, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 2 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como), persegue le seguenti finalità: |
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Art. 182 - (Piano per il parco)1. La tutela dei valori ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del |
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Art. 183 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approva |
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Art. 184 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: |
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CAPO XXII - PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE |
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Art. 190 - (Strumenti di pianificazione)1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del parco, previsti dall’articolo 17 della l.r. 86/1983: |
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Art. 192 - (Norme transitorie) |
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CAPO XXIII - PARCO NATURALE DEL BOSCO DELLE QUERCE |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO NATURALE DEL BOSCO DELLE QUERCE |
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Art. 193 - (Finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il parco naturale del Bosco delle Querce, istituito, ai sensi dell’articolo 23 della legge 394/1991 e dell'articolo 1, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983, dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 21 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Querce), si p |
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Art. 196 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco ap |
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Art. 198 - (Norma finale)1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme della legge 394 |
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CAPO XXIV - PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO |
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Art. 199 - (Delimitazione del parco)1. Il parco regionale del Monte Netto, istituito ai sensi dell’articolo 16-bis della l.r. 86/1983 con |
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Art. 202 - (Strumenti di pianificazione)1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco, previsti dall’articolo 17 della l.r. 86/1983: |
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Art. 203 - (Norme finali)1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 11/2007, si applicano nel territorio del parco le prescrizioni e i divieti di cui all'allegato B alla presente legge, salve le disposizioni più restrittive dettate in materia di tutela ambientale da altre leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi. |
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TITOLO II - NORME ABROGATIVE E FINALI |
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Art. 205 - (Abrogazioni)1) l.r. 9 gennaio 1974, n. 2 "Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino"; 2) l.r. 15 luglio 1974, n. 42 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2:'Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del Parco lombardo della Valle del Ticinò"; 3) l.r. 14 giugno 1976, n. 15 Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni:'Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale - Istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticinò; 4) l.r. 20 agosto 1976, n. 31 Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane; 5) l.r. 18 agosto 1977, n. 36 Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo; 6) l.r. 24 agosto 1977, n. 43 Modifica alla L.R. 20 agosto 1976, n. 31 Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane; 7) l.r. 25 agosto 1979, n. 44 Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino; 8) l.r. 5 dicembre 1979, n. 71 Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 'Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamò; 9) l.r. 5 settembre 1981, n. 57 Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste dall’art. 7 della l.r. 20 agosto 1976, n. 31 'Istituzione del parco di interesse regionale delle Groané; |
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Art. 206-bis - (Modifiche dei confini dei parchi. Norme di salvaguardia)1. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della l.r. 86/1983, le modifiche dei confini dei parchi regionali e naturali sono approvate con legge regionale, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter della l.r. 86/1983. 2. La gestione delle aree oggetto di ampliamento, di cui al comma 1, è affidata all’ente gestore del parco i cui confini risultano ampliati. 3. Nel |
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Allegato A - Fonti planimetrie (delimitazione parchi)
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Allegato B - Art. 203I. Disciplina di tutela del parco regionale del Monte Netto 1. L'area del parco regionale del Monte Netto, così come delimitata nella cartografia allegata alla l.r. 11/2007 è suddivisa nelle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE): a) il complesso del bosco; b) il sistema della coltura specializzata a vigneto; c) il contesto della vite familiare; d) l'ambiente agricolo; e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili; f) contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico; g) sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario; h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.
a. Il complesso del bosco 1. Comprende il patrimonio boschivo. Tutti gli interventi dovranno essere orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri peculiari. 2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente: a) interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione; b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche; c) per le aree non occupate dal bosco, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura; d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali generali; e) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali; f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.
b. Il sistema della coltura specializzata a vigneto 1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura professionale. 2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse. 3. È ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti. 4. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, è altresì ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). Tali interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale. 5. Per l'edificazione di cui al punto 4, alle aree computate ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 12/2005, devono concorrere superfici coltivate a vite per una quota non inferiore all'ottanta percento. |
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