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L. R. Lombardia 07/04/2008, n. 13

Modifiche e integrazioni alla L.R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Istituzione del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale.
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[Premessa]



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Art. 1 - (Istituzione del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone)

1. È istituito il Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, ai sensi dell'artic

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Art. 2 - (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale)

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 R (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla prima riga del comma 1 dell'articolo 35 la parola "naturale" è sostituita dalla parola "regionale";

b) al comma 1 dell'articolo 36 le parole: "e Viganò" sono sostituite dalle parole: ", Viganò, Merate e la Provincia di Lecco";

c) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente articolo 38 bis:


"Art. 38 bis - (Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)

1. Nelle aree oggetto di ampliamento in Comune di Merate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale" ed è approvata secondo le modalità di cui all'articolo 19 della l.r. 86/1983.

2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale", non sono consentiti:

a) l'apertura di nuove cave;

b) il livellamento dei terrazzi e dei declivi;

c) l'alterazione e la distruzione di zone umide e torbiere;

d) l'abbandono o la costituzione di depositi permanenti o temporanei di rifiuti o materiali dismessi;

e) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

f) la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d'acqua e l'attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali;

g) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

h) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

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Art. 3 - (Planimetria)

1. I confini del parco regionale e del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone sono i

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Allegato (planimetria)

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