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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Lombardia 28/12/2012, n. IX/4621
Deliberaz. G.R. Lombardia 28/12/2012, n. IX/4621
Deliberaz. G.R. Lombardia 28/12/2012, n. IX/4621
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Viste le direttive: - 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; - 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; Visti: - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ,R «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni; - la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 R «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modifiche e integrazioni; - il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 R «Disciplina e regime autorizz |
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ALLEGATO - DIRETTIVA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE, AI SENSI DELL’ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 e s.m.i. |
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1. PREMESSARegione Lombardia ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 528, la «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane». La predetta direttiva era tesa a promuovere la massima collaborazione tra le strutture pubbliche cui sono demandate le attività di pianificazione e di controllo in materia di acque e i soggetti cui spetta l’erogazione del servizio idrico integrato per la piena applicazione delle procedure previste dalla legge sul contr |
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2. DEFINIZIONINella Direttiva si intende per: a) «Abitante Equivalente» (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; b) «agglomerato»: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (d.lgs. 152/2006 e s.m.i. comma n, art. 74). Ai sensi dell’art. 4 del r.r. n. 3/06 R, gli agglomerati sono individuati dagli enti responsabili degli ATO con apposito atto, secondo le indicazioni della d.g.r. 17 maggio 06 n. 8/2557; c) «autocontrolli»: i campionamenti in ingresso e in uscita e le rispettive analisi per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i., effettuati dal Gestore in numero almeno uguale al numero minimo annuo di campioni fissato dall’Allegato st |
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3. OBIETTIVICon la Direttiva si intendono perseguire i seguenti obiettivi: a) attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati della direttiva comunitaria 91/271/CEE, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3 R (in se |
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE |
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4.1 La normativa comunitariaLa direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, prevedendo in particolare il raggiungimento dell’obiettivo ambientale buono entro il 2015. |
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4.2 La normativa nazionaleIl d.lgs.152/2006 e s.m.i. detta la disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamen |
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4.3 I provvedimenti distrettualiIn data 24 febbraio 2010, con delibera n. 1/2010, il Comitato Istituzionale dell’Autorit&a |
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4.4 I provvedimenti regionaliCon deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244 è stato approvato il Programma di tutela e uso delle acque (di seguito PTUA), ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 152/99 e dell’art. 55, comma 19 della l.r. 26/2003. |
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5. CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE URBANE: SOGGETTI COINVOLTIAi sensi del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e della l.r. 26/2003 l’autorità competente al controllo degli scarichi di acque reflue urbane è la Provincia, cui spetta il rilascio dell’autorizzazione per tale tipologia di scarichi. |
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6. CONTROLLI |
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6.1 Indicazioni generaliIl d.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede un numero minimo di controlli durante l’anno (gennaio - dicembre) per gli impianti di trattamento di potenzialità pari o superiore a 2.000 A.E per verificare il rispetto dei valori limite di emissione per: - I parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; - I parametri di cui alle Tabelle 4, 5 e 6 dell’Allegato B al r.r. 3/2006 R; - eventuali ulteriori parametri/prescrizioni previsti nei provvedimenti di autorizzazione. |
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Tabella A - Dimensioni di impianti di acque reflue urbane (DP) autorizzabili in rapporto alla frazione di servito dell’agglomerato (AG) di appartenenza
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6.2 Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati di dimensione ≥ a 2000 A.E.La Tabella B riporta il numero minimo di campioni per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione stabiliti per i parametri delle Tabelle 1, 2 e 3 dell&rsqu |
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Tabella B - N° campioni annuali per la verifica di conformità di impianti a servizio di agglomerati (AG) con dimensione maggiore o uguale a 2.000 A.E. (d.lgs.152/2006 e s.m.i.)
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Tabella C - N° campionamenti annuali eseguiti da ARPA Lombardia in base alla dimensione dell’agglomerato (AG) servito dall’impianto (Tabelle 1 e 2, Allegato 5 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e le corrispondenti del r.r.3/2006)
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Tabella D - N° di controlli annuali effettuati da ARPA sugli impianti che ricevono scarichi industriali per conformità ai limiti previsti per i parametri Tab. 3 d.lgs.152/2006 e s.m.i. |
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6.3 Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati < di 2.000 A.E.Ai sensi dell’art. 36 del r.r. 3/2006 gli accertamenti per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento autorizzati a trattare un cari |
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Tabella E – N° campioni che il Gestore deve eseguire per verifica della conformità ai parametri di tab. 2 del 3 r.r.3/2006
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7. AUTOCONTROLLI |
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7.1 Indicazioni generaliGli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soggetti agli autocontrolli sono quelli con potenzialità autorizzata maggiore o uguale a 2.000 A.E.. Ai fini della presente Direttiva il numero minimo annuo (gennaio - dicembre) di autocontrolli da effettuare presso un impianto si stabilisce in base alla dimensione dell’agglomerato servito. Ai sensi del punto 1.1 dell’Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i |
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7.2 Esecuzione degli autocontrolliDi seguito sono specificate le modalità di esecuzione degli autocontrolli: a) per gli impianti con potenzialità autorizzata comp |
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8. IDONEITÀ DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E DI TRASMISSIONE DEI DATI E GIUDIZIO DI CONFORMITÀ |
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8.1. Idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del GestoreIl sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore deve essere valutato dal Dipartimento ARPA di competenza, all’avvio dell’impianto e annualmente, con l’emissione del giudizio di conformità, salvo valutazioni specifiche che emergano durante le attività di controllo, per verificare che il Gestore abbia i requisiti che garantiscono modalità di campionamento e analisi equivalenti a quelle adottate da ARPA. Se il Gestore rispetta i requisiti richiesti il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati è considerato idoneo. In caso contrario è attribuita una idoneità con riserva. ARPA comunica |
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Tabella F - Caratteristiche tecniche della strumentazione da utilizzare per i controlli e gli autocontrolli per gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata pari o superiore a 2.000 A.E.
In ogni caso, il programma di prelievo impostato nel S.A.P. concordato tra il Dipartimento ARPA e il Gestore una volta stabilito non dovrà subire modifiche se non preventivamente comunicate e contestualmente validate da ARPA. Per garantire l’omogeneità dei campionamenti, il Gestore mette a disposizione di ARPA i sistemi di campionamento, secondo specifici accordi che possono prevedere indicativamente le seguenti modalità: • sigillatura del campionatore e del punto di misura da parte di ARPA ed estrazione del campione dal S.A.P. il giorno successivo; • obbligo del Gestore di tenere sempre a disposizione di ARPA il campionatore fino ad un’ora prestabilita e concordata. Per gli impianti di trattamento inferiori ai 10.000 A.E. non presidiati con continuità, il Gestore mette a disposizione di ARPA l’attrezzatura per il prelievo dei campioni, previo preavviso di 24 ore. 8.1.2 Requisiti qualitativi per l’esecuzione delle analisi Il Gestore deve avere a disposizione, anche tramite contratto, un lab |
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Tabella G - Requisiti per attribuzione dell’idoneità al sistema di rilevamento e trasmissione dei dati
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8.2 Espressione del giudizio di conformità annualeFatta salva l’attività di controllo del Gestore, le attività di campionamento di ARPA sono omogeneamente distribuite durante l’anno e indicate in SIRe Acque per la condivisione con le Province. |
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9. VERIFICA DEI VALORI LIMITE DELLA TABELLA 3 DELL’ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.Fermo restando l’autonomia decisionale di ARPA, è opportuno che i campionamenti per la verifica dei valori limite della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. siano effettuati utilizzando i sistemi di campionamento messi a disposizione dal Gestore, con mod |
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10. PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL CARICO DI FOSFORO TOTALE E DI AZOTO TOTALEPer monitorare la situazione sotto il profilo della riduzione complessiva del carico di fosforo totale e di azoto totale in ingresso agli impianti di trattamento si |
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11. COSTII costi legati all’implementazione e alla gestione dei sistemi di controllo e di autocontrollo |
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12. CONTROLLO DELLE ATTIVITÀARPA elabora entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sui controlli dell’anno precedente. E |
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Allegato A |
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