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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 02/03/2011, n. IX/1393
Delib. G.R. Lombardia 02/03/2011, n. IX/1393
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Viste le Direttive: - 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; - 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”; Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244, con la quale è stato approvato il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA); Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po 24 febbraio 2010, n. 1, con la quale è stato adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po; Visto l’obiettivo operativo 19.2.6 del vigente P.R.S.”Semplificazione e ottimizzazione degli strumenti regolamentativi e normativi relativi agli scarichi”; Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 528, con la quale è stata approvata la “Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”; Considerato che la predetta direttiva era finalizzata a garantire la piena applicazione delle procedure previste dal d.lgs.152/1999 per il controllo e l’autocontrollo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, promuovendo la massima collaborazione tra le strutture |
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Allegato 1 - DIRETTIVA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE, AI SENSI DELL’ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 |
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1. PremessaLa Regione Lombardia ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 528, la “Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”. La predetta direttiva era tesa a promuovere la massima collaborazione tra le strutture pubblic |
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2. DefinizioniNella Direttiva si intende per: a) “ente responsabile dell’ATO”: ente al quale sono attribuite le funzioni esercitate dall’Autorità d’Ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, R recante modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26; b) “gestore”: il soggetto cui compete la gestione del servizio idrico integrato; c) “controlli ordinari”: le verifi |
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3. ObiettiviCon la Direttiva si intendono perseguire i seguenti obiettivi: a) attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati del d.lgs.152/2006; b) definire le procedure e le modalità di: |
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4. Riferimenti normativi in materia di acque reflue urbane |
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4.1 LA NORMATIVA COMUNITARIALa direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, prevedendo in particolare il raggiungimento dell’obiettivo ambientale buono entro 15 anni dalla sua entrata in vigore (22 dicembre 2000). In tale contesto, l |
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4.2 LA NORMATIVA NAZIONALEIl d.lgs.152/2006 detta la disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. |
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4.3 I PROVVEDIMENTI REGIONALICon deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244 è stato approvato il Programma di tutela e uso delle acque (di seguito PTUA), ai sensi dell’art.44 del d.lgs.152/99 e dell’art.55, comma 19 della l.r.26/2003. Il PTUA indica le misure e gli interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici sign |
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5. Controlli delle acque reflue urbane: soggetti coinvoltiAi sensi del d.lgs.152/2006 e della l.r.26/2003 R l’autorità competente al controllo degli scarichi di acque reflue urbane è la Provincia, cui spetta il rilascio dell’autorizzazione per tale tipologia di scarichi. |
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6. Controlli |
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6.1 INDICAZIONI GENERALIPer verificare il rispetto dei valori limite di emissione di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 o di quelli più restrittivi fissati dal regolamento regionale 3/2006, il decreto in argomento prevede un numero minimo di controlli durante l’anno (gennaio - dicembre) per gli impianti di trattamento di potenzialità pari o superiore a 2.000 A.E. Lo stesso decreto fissa un numero minimo di controlli annuali per verificare il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 del citato Allegato 5, precisando che i parametri da controllare sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura. Ai sensi dell’art.10, comma 3 del regolamento regionale 3/2006, per gli impianti di trattamento di qualsiasi potenzialità la verifica dei valori |
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6.2 ESECUZIONE DEI CONTROLLILa Tabella A sintetizza il numero minimo di campioni richiesti dal d.lgs.152/2006 per la verifica del |
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Tabella A
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Tabella B
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Tabella C |
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6.3 IMPIANTI DI TRATTAMENTO CON POTENZIALITÀ DI PROGETTO INFERIORE A 2.000 A.E.Ai sensi dell’art. 36 del regolamento regionale 3/2006, gli accertamenti per la verifica del rispetto dei valori limite |
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Tabella D
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6.4 IDONEITÀ DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E DI TRASMISSIONE DEI DATIIl sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati adottato dal gestore ai sensi del protocollo d’intesa o delle prescrizioni dell’autorizzazione è ritenuto provvisoriamente idoneo, se alla data di approvazione della Direttiva non è stato oggetto di valutazione negativa. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate, emerga che il sistema non garantisce uno o più dei requisiti previsti dalla Direttiva, ARPA indica gli adeguamenti necessari e i tempi per la relativa realizzazione. Nell’attesa di tali adeguamenti, ARPA valuta se il sistema può comunque essere utilizzato per il rilevamento e la trasmissione dei dati e, in caso di valutazione |
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Tabella E
b) requisiti qualitativi per l’esecuzione delle analisi Gli schemi tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l’Autorità d’ambito e l’erogatore del servizio, approvati con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7450, prevedono che l’erogatore del servizio si impegni a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri erogatori del servizio, “di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori”. Nell’attesa dell’attuazione di quanto sopra, i requisiti qualitativi per l’esecuzione delle analisi sono da ritenersi soddisfatti se il laboratorio: - è accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale; - partecipa a circuiti di interconfronto per la matrice acque reflue , le cui prove sono condotte con livelli di rilevazione coerenti con i valori limite di emissione previsti per i parametri sopraindicati. |
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6.5 VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI EFFETTUATI DAL GESTOREI controlli effettuati da ARPA e quelli del gestore sono utilizzati complessivamente per costruire una popolazione di dati statisticamente rilevante per la valutazione della qualità del dato e la successiva espressione del giudizio di conformità dello scarico dell’impianto di trattamento. I controlli di ARPA possono essere effettuati nelle stesse date previste dal programma annuale del gestore o in date differenti. Qualora dai co |
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6.6 ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI CONFORMITÀ ANNUALEFatta salva l’attività di controllo del gestore, le attività di campionamento di ARPA sono, per quanto possibile, omogeneamente distribuite durante l’anno e indicate nel programma annuale dei controlli e deg |
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7. Verifica dei valori limite della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006Fermo restando l’autonomia decisionale di ARPA, è opportuno che i campionamenti per la verifica dei valori limite della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 siano effettuati utilizzando i sistemi di campionamento messi a disposizione dal gestore, con modalit&agra |
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8. Autocontrolli |
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8.1 INDICAZIONI GENERALIAi sensi del punto 1.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006, il gestore deve garantire un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello indicato nella Tabella A del punto 6.2) per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque in ingresso entrata agli i |
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8.2 ESECUZIONE DEGLI AUTOCONTROLLIPer gli impianti di trattamento di potenzialità di progetto pari o superiore a 2.000 A.E.: |
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9. Percentuale di abbattimento del carico di fosforo totale e di azoto totalePer monitorare la situazione sotto il profilo della riduzione complessiva del carico di fosforo totale e di azoto totale in ingresso agli impianti di trattamento situati sul territorio regionale |
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10. |
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11. CostiI costi legati all’implementazione e alla gestione dei sistemi di control |
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12. Coordinamento e controllo delle attivitàLo stato di attuazione e le criticità riscontrate nell’attuazione di quanto previsto dalla Direttiva devono essere oggetto di valutazione da parte dei Soggetti territorialmente interessati, ferme restando le competenze e le responsabilità degli stessi in relazione agli adempimenti previsti dalla legge e da altri provvedimenti. A tale fine, può esser |
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