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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dir. Gen.R. Lombardia 15/03/2013, n. 2365
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- D. Dir. Gen. R. 07/11/2014, n. 10356
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[Premessa]IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI Visti: • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni; • la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 R «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modifiche e integrazioni; • il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 R «Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»; • la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244, con la quale è stato approvato il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA); • la deliberazione del Comitato istituzionale del |
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Allegato - Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.1. PREMESSA Regione Lombardia ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 528, la «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane». La predetta direttiva era tesa a promuovere la massima collaborazione tra le strutture pubbliche cui sono demandate le attività di pianificazione e di controllo in materia di acque e i soggetti cui spetta l’erogazione del servizio idrico integrato per la piena applicazione delle procedure previste dalla legge sul controllo e sull’autocontrollo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Con decreto del dirigente dell’Unità organizzativa Regolazione del mercato e programmazione 24 gennaio 2006, n. 665 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa per il controllo degli scarichi in argomento, con l’indicazione degli aspetti fondamentali da considerare per l’attuazione della direttiva e dei soggetti interessati alla stipula (Provincia, Autorità d’ambito, ARPA e Gestori). I provvedimenti citati hanno permesso di compiere un notevole progresso nel controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. I mutamenti del quadro normativo di riferimento e le esperienze maturate nell’applicazione della direttiva stessa hanno reso peraltro necessario l’approfondimento di alcuni aspetti legati al controllo degli scarichi in argomento. Tali approfondimenti sono confluiti nella d.g.r. 2 marzo 2011 n. IX/1393, che ha sostituito quella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 528/2005. L’applicazione della d.g.r. 2 marzo 2011 n. IX/1393 R ha permesso di rendere più efficace il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati, la validazione della qualità del dato e l’espressione del giudizio di conformità degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Dal 2012 è entrato in funzione il Sistema Informativo Regionale Acque (di seguito SIRe Acque) che raccoglie i dati dei controlli e autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane effettuati dai Gestori e da ARPA. Alla luce di quanto sopra, la presente Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, di seguito Direttiva, costituisce aggiornamento e revisione della d.g.r. 2 marzo 2011 n. IX/1393. 2. DEFINIZIONI Nella Direttiva si intende per: a) «Abitante Equivalente» (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; b) «agglomerato»: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (d.lgs. 152/2006 e s.m.i. comma n, art. 74). Ai sensi dell’art. 4 del r.r. n. 3/06 R, gli agglomerati sono individuati dagli enti responsabili degli ATO con apposito atto, secondo le indicazioni della d.g.r. 17 maggio 06 n. 8/2557; c) «autocontrolli»: i campionamenti in ingresso e in uscita e le rispettive analisi per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i., effettuati dal Gestore in numero almeno uguale al numero minimo annuo di campioni fissato dall’Allegato stesso e facenti parte del programma dei controlli. Gli autocontrolli sono eseguiti secondo le modalità previste per i controlli effettuati dal Gestore e comunicati tramite SIRe Acque. Gli autocontrolli non possono essere utilizzati ai fini della verifica della conformità parametrica (rispetto delle concentrazioni limite), mentre hanno validità ai fini del rispetto della percentuale di abbattimento del carico inquinante in ingresso; d) «autocontrolli di conduzione»: gli autocontrolli previsti per la verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti, basati sul monitoraggio e sulla regolazione dei parametri operativi e sull’esecuzione di prove sperimentali ed effettuati dal Gestore. Tali autocontrolli prevedono campionamenti in ingresso e/o in uscita, eseguiti anche con modalità differenti dagli autocontrolli di cui alla lettera c), e in fasi intermedie di trattamento; e) «controlli effettuati dal Gestore»: i campionamenti e le analisi per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché per eventuali altri parametri prescritti nel r.r. 3/2006 R e/o nei provvedimenti di autorizzazione e facenti parte del programma dei controlli. Sono effettuati dal Gestore sugli scarichi dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane con le modalità di rilevamento e trasmissione specificate all’interno della presente Direttiva i cui esiti sono comunicati tramite SIRe Acque e validi ai fini della verifica fiscale volta ad accertare il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico e la conformità alla direttiva comunitaria 91/271/CEE; f) «controlli ordinari»: le verifiche ufficiali effettuate da ARPA e facenti parte del programma dei controlli. In relazione alla tipologia dei parametri ed alle disposizioni autorizzative tali controlli possono essere utilizzati: 1. ai fini della verifica fiscale; 2. ai fini della verifica della qualità dei controlli effettuati dal Gestore; 3. ai fini della valutazione dell’idoneità attribuita al sistema di rilevamento (e quindi di campionamento e analisi) e di trasmissione dei dati del Gestore, e del suo mantenimento nel tempo; 4. ai fini conoscitivi; g) «controlli straordinari»: ispezioni effettuate in occasione del rilascio, del rinnovo, o della modifica di un’autorizzazione, di un permesso o di una licenza, a seguito di reclami o nell’ambito di indagini relative ad incidenti gravi, inconvenienti o inadempienze. Per inconvenienti deve intendersi la verifica svolta durante l’attività di controllo effettuata ad esempio a seguito di segnalazione di scarichi palesemente anomali; per inadempienze quella svolta a seguito di provvedimenti amministrativi ordinari quali quelli di diffida, diffida e sospensione, revoca del provvedimento autorizzativo; h) «Gestore»: il soggetto cui compete la conduzione dell’impianto di depurazione e/o della rete fognaria in base al contratto di affidamento; i) «ente responsabile dell’ATO»: ente al quale sono attribuite le funzioni prima esercitate dall’Autorità d’Ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21 R, recante modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26; j) «programma dei controlli»: calendario dei controlli e degli autocontrolli da effettuare sull’impianto di depurazione ai sensi dell’art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006 Re s.m.i.; k) «S.A.P.» (Sistemi Automatici di Prelievo): campionatori automatici con caratteristiche che rispondono alla normativa tecnica (ISO 5667 -10:1992) per il prelievo di acque reflue (APAT IRSA 29/2003 - Metodo 1030) e successivi aggiornamenti; l) «SIRe Acque» (Sistema Informativo Regionale Acque): sistema informativo integrato Regione Lombardia/ARPA Lombardia deputato a contenere i dati ufficiali relativi ai controlli ed autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, agli scarichi (in ambiente e in fognatura) e loro autorizzazioni, alle infrastrutture del servizio di fognatura e depurazione ed agli agglomerati; m) «soglia di attenzione»: valore che permette di intervenire con un’azione preventiva, finalizzata a impedire che la qualità dello scarico si approssimi ai valori limite di emissione previsti dalla normativa. I parametri da considerare allo scopo sono, a titolo indicativo e non esaustivo: misura della attività del fango biologico in funzione delle condizioni di carico organico (OURs), indice di volume del fango biologico (SVI e/o DSVI), indice biotico del fango (SBI), indice di bioflocculazione, valore di ossigeno disciolto nei reattori di ossidazione, mantenimento del valore di fattore di carico. 3. OBIETTIVI Con la Direttiva si intendono perseguire i seguenti obiettivi: a) attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati della direttiva comunitaria 91/271/CEE, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3 R (in seguito r.r. 3/2006); b) definire le procedure e le modalità di: 1. redazione dei programmi di controllo ed autocontrollo, con l’ottimale utilizzo delle risorse disponibili; 2. campionamento ed analisi, fissando i requisiti minimi di qualità per tali attività; 3. trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali interessati. c) arricchire il sistema di conoscenze sull’impianto di trattamento delle acque reflue urbane al fine di: 1. supportare l’attività di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico; 2. assumere decisioni per i programmi di controllo ed autocontrollo degli anni successivi; 3. valutare l’idoneità e gli eventuali interventi di adeguamento delle apparecchiature, fisse e mobili, necessarie per eseguire i campionamenti; 4. fornire informazioni utili alla elaborazione e alla verifica della pianificazione in materia di tutela e uso delle acque; 5. valutare l’evoluzione dei controlli tramite l’interfacciamento con i sistemi di gestione dei processi. 4. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE 4.1 La normativa comunitaria La direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, prevedendo in particolare il raggiungimento dell’obiettivo ambientale buono entro il 2015. In tale contesto, la direttiva 91/271/CEE costituisce il riferimento per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane. La direttiva 91/271/CEE individua i trattamenti ai quali le acque reflue urbane devono essere sottoposte in funzione della dimensione dell’agglomerato e della tipologia dell’area interessata dallo scarico e stabilisce le scadenze da rispettare per l’adeguamento dei trattamenti stessi. Ai sensi dell’art. 16 della direttiva 91/271/CEE gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni due anni alla Commissione Europea un rapporto sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane. Per ottemperare a tale obbligo la Commissione Europea ha elaborato un apposito questionario, disposto all’art.16 della direttiva 91/271/CEE, che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in coerenza con quanto previsto dall’art. 75, comma 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., inoltra con cadenza biennale alle regioni per la compilazione N1. 4.2 La normativa nazionale Il d.lgs.152/2006 e s.m.i. detta la disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. In attuazione della direttiva 91/271/CEE, il decreto stabilisce in particolare una disciplina di base per gli scarichi di acque reflue urbane, demandando alle Regioni la fissazione di valori limite di emissione diversi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto delle condizioni previste del decreto stesso. 4.3 I provvedimenti distrettuali “In data 8 febbraio 2013, con decreto del Presidente dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo). Tale atto è stato pubblicato il 15 maggio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 112,” N10 ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il par. 3.6 dell’Elaborato 3 del PdGPo elenca le aree sensibili e i relativi bacini drenanti del Distretto idrografico come da paragrafo A, Allegato II della direttiva 91/271/CEE. 4.4 I provvedimenti regionali Con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244 è stato approvato il Programma di tutela e uso delle acque (di seguito PTUA), ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 152/99 e dell’art. 55, comma 19 della l.r. 26/2003. Il PTUA indica le misure e gli interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici significativi e per la piena applicazione delle previsioni della direttiva 91/271/CEE. A tale scopo, il PTUA demanda la fissazione dei valori limite di emissione da applicare allo scarico delle acque reflue urbane agli appositi regolamenti regionali di cui all’art. 52, comma 1, lettera a) della l.r. 26/2003. Il comma 4 dell’art. 26 della d.g.r. 2244 del 29 marzo 06 demanda al regolamento regionale per gli scarichi di acque reflue e di prima pioggia (regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4) di cui all’art. 52 della l.r. 26/2003 la determinazione dei limiti da applicare allo scarico delle acque reflue urbane, secondo il recapito ed al fine del raggiungimento di tali obiettivi. Il r.r.3/2006R, definisce la disciplina e il regime autorizzatorio degli scarichi di reti fognarie, fissando i valori limite di emissione per gli scarichi degli impianti di trattamento e le scadenze da rispettare per l’adeguamento degli impianti stessi. N11 “La DGR 12 dicembre 2013 – n. X/1086 Direttiva per l’individuazione degli agglomerati, ai sensi dell’art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” stabilisce i criteri di individuazione degli agglomerati in Lombardia e definisce al capitolo 7 i trattamenti in loco dei sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS).” 5. CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE URBANE: SOGGETTI COINVOLTI Ai sensi del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e della l.r. 26/2003 l’autorità competente al controllo degli scarichi di acque reflue urbane è la Provincia, cui spetta il rilascio dell’autorizzazione per tale tipologia di scarichi. L’art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che «L |
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