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Sent.C. Cass. 15/07/2003, n. 11074

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1. Appalti - Dipendenti dell’appaltatore - Azione per il pagamento diretta contro il committente - Ex art. 1676 Cod. civ. - Inefficace in caso di cessione di credito dell’appaltatore.
1. Il committente, cui il cessionario del credito dell’appaltatore chieda il pagamento dopo che la cessione gli sia stata portata a conoscenza, non può sottrarsi al pagamento, eccependo che, successivamente alla comunicazione della cessione, i dipendenti dell’appaltatore hanno avanzato domanda ex art. 1676 Cod. civ..

1a. (IOP.3) - Sui diritti dei dipendenti dell’appaltatore e sulla loro possibilità di agire contro il committente ved. Cass. S.U. 18 dicembre 2002 n. 18054 R (Sull’art. 3 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369, che per i debiti retributivi dell’appaltatore prevede la responsabilità in solido dell’ente pubblico committente e pone quest’ultimo nella qualità di coobbligato nei doveri dell’appaltatore verso i dipendenti, ma non gli attribuisce la posizione di datore di lavoro); 10 marzo 2001 n. 3559 R (1. L’apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell’appaltatore non comporta l’improcedibilità dell’azione precedentemente esperita dai suoi dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell’art. 1676 Cod. civ., per il recupero dei loro crediti verso l’appaltatore-datore di lavoro. - 2. L’art. 1676 Cod. civ. che consente agli ausiliari dell’appaltatore di agire direttamente contro il committente per quanto è loro dovuto si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nell’art. 357 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F) e 2 febbraio 2001 n. 1510 R (Il committente che paga, ai sensi dell’art. 1676 Cod. civ., i dipendenti dell’appaltatore fino alla concorrenza del credito di questi dopo che gli è stata comunicata la relativa cessione ad un terzo, non è liberato dalla sua obbligazione); 27 settembre 2000 n. 12784 R (Dalla norma dell’art. 1676 Cod. civ. deriva una solidarietà passiva fra appaltatore e committente, che non diventa comunque parte del rapporto di lavoro); 4 settembre 2000 n. 11607 R (L’azione dei dipendenti dell’appaltatore contro il committente è distinta ed autonoma rispetto a quella contro l’appaltatore); Cass. 12 luglio 1999 n. 7361 R (Nel giudizio del dipendente dell’appaltatore contro il committente ex art. 1676 Cod. civ., l’appaltatore non ha l’obbligo di partecipare); 14 dicembre 1998 n. 12551 R e 20 aprile 1998 n. 4007 R (Sulla controversia relativa all’azione dei dipendenti dell’appaltatore contro il committente ha competenza il giudice del lavoro); 20 novembre 1998 n. 11753 R (Sulla differenza fra le azioni dei dipendenti dell’appaltatore contro il committente ex art. 1676 Cod. civ. o ex art. 3 L. 1960/1369); 24 ottobre 1996 n. 9303 R(L’azione dei dipendenti dell’appaltatore ex art. 1676 Cod. civ. è fondata sul rapporto di locatio operarum) ; 6 marzo 1985 n. 1857 R
(Cod. civ. art. 1676)

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