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Sent.C. Cass. 18/12/2002, n. 18054

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1. Appalti ll.pp. - Dipendenti dell'appaltatore - Debiti retributivi dell'appaltatore - Responsabilità in solido dell'ente appaltante - Controversie relative - Giurisdizione A.G.O..
1. L'art. 3 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369, che per i debiti retributivi dell'appaltatore prevede la responsabilità in solido dell'ente pubblico committente, pone quest'ultimo nella qualità di coobbligato nei doveri dell'appaltatore verso i dipendenti, ma non gli attribuisce la posizione di datore di lavoro (diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di violazione del divieto di intermediazione nelle prestazioni lavorative di cui all'art. 1 della citata legge); pertanto, la controversia promossa dal dipendente dell'appaltatore per far valere detta responsabilità spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.


(L. 23 ottobre 1990 n. 1369, art. 3) [R=L136990]

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