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Sent.C. Cass. 12/07/1999, n. 7361

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1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Dipendente dell'appaltatore - Azione per riconoscimento ex art. 3 L. 1960 n. 1369 - Suo onere di prova.
1. In tema di appalto di opere o servizi, il dipendente dell'appaltatore che rivendichi in giudizio differenze retributive ai sensi dell'art. 3 L. 23 ottobre 1960 n. 1369 (norma prevedente che ai dipendenti dell'appaltatore compete il medesimo trattamento economico spettante ai dipendenti dell'appaltante) deve provare la sussistenza di un miglior trattamento economico, a parità di mansioni, a favore dei lavoratori dell'impresa appaltante.

1a. (IOP.2) Ved. Cass. 18 giugno 1999 n. 6128R.
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 3)[R=L136960,A=3]

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