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Sent.C. Cass. 29/09/1997, n. 9531

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1. Appalti oo.pp. - Consegna dei lavori - Obbligo della P.A. - Sua responsabilità per inadempimento.
1. Negli appalti pubblici, regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa, la consegna dei lavori all'appaltatore si configura come un obbligo della P.A., il cui inadempimento, ancorché disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del Codice civile, è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale per l'amministrazione, in quanto il dovere di collaborazione della stessa non cessa di essere contrattuale solo perché deriva dalla legge, essendo questa una delle fonti d'integrazione del contratto (art. 1374 Cod. civ.).

1a. Sull'obbligo della consegna dei lavori da parte della P.A., e sul suo ritardo, ved. Cass. 1° giugno 1994 n. 5332 R (Obbligo dell'amministrazione di rimuovere gli impedimenti provenienti da terzi); 18 maggio 1994 n. 4869 R (Inadempimento dell'obbligo di consegna da parte dell'I.A.C.P.); 30 marzo 1994 n. 3144 R; 8 maggio 1992 n. 5496 R; 27 marzo 1992 n. 3801 R; 22 aprile 1991 n. 4341 R; 25 luglio 1990 n. 7536 R
Cod. Civ. art. 1374

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