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Sent.C. Cass. 30/03/1994, n. 3144

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1. Appalti oo.pp. - Ritardata consegna dei lavori - Azione dell'appaltatore per risarcimento danni - Esperibilità - Condizione.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, a norma dell'art. 10 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nel caso di tardiva consegna dei lavori il risarcimento del danno va riconosciuto all'appaltatore solo se questi abbia esercitato la facoltà di recesso dal contratto, dovendosi presumere, in caso contrario, che egli consideri ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri; ne consegue che, nel caso in cui non sia stata esercitata la facoltà di recesso, il diritto al risarcimento del danno non compete, neppure se vi sia stata tempestiva costituzione in mora del committente e sia stata iscritta riserva nel verbale.

1. Ved. Cass. 8 maggio 1992 n. 5496 R, 27 marzo 1992 n. 3801 R e 22 aprile 1991 n. 4341 R
Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 850 [R=RD25MA95]; Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 10 [R=DPR106362,A=10]

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